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copertina COLLECTIF 95 MAGHREB EGALITE

Cento misure e disposizioni

Per una codificazione maghrebina egualitaria dello Statuto personale e del diritto di famiglia
Introduzione 100 misure e disposizioni A proposito di alcuni articoli
PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
  • 1) Il Collectif 95 Maghreb Egalité è una rete che inscrive la sua azione nella dinamica del Movimento delle donne dei tre paesi del Maghreb : Marocco, Algeria, Tunisia e che ha l'obiettivo di promuovere un'azione concertata in vista dell'organizzazione nel 1995 a Pechino della IV Conferenza mondiale delle donne. Le promotrici di questa rete - animatrici di associazioni di donne, intellettuali e ricercatrici - considerano la lotta per l'eguaglianza tra le donne e gli uomini un elemento determinante per l'accesso alla cittadinanza.


  • 2) La Conferenza di Pechino ha per tema lo sviluppo, l'eguaglianza e la pace. Il riferimento allo sviluppo deve intendersi nella sua accettazione globale fondata sul primato del rispetto dei Diritti della persona umana come fattore essenziale in ogni impresa destinata a promuovere il progresso economico, sociale, politico e culturale. Traguardo decisivo per la realizzazione delle istanze democratiche e degli obiettivi di uno sviluppo umano duraturo, l'impegno per l'eguaglianza giuridica ed effettiva dei diritti è così al centro della scelta fondamentale tra progresso e regressione con cui le nostre società devono confrontarsi.


  • 3) La lotta delle donne per una eguaglianza reale e una cittadinanza effettiva deve fondarsi sul rispetto dei diritti della donna sia nella vita pubblica che in quella privata. L'inferiorità giuridica della donna in seno alla famiglia è, in effetti, all'origine delle discriminazioni di cui è oggetto nella sfera pubblica; questa condizione di discriminazione a livello dell'attività sociale, economica, politica e culturale è tale da frenare, o addirittura impedire, ogni evoluzione significativa della condizione giuridica delle donne, così come è consacrata dalla legislazione in materia di Statuto personale e di Diritto di famiglia.


  • 4) L'accesso delle donne al sapere e all'informazione è certamente una variabile decisiva nella dinamica di una società che cambia in cui l'analfabetismo rimane rilevante.
    In questa prospettiva un'educazione non sessista ha una funzione fondamentale nello sradicare i pregiudizi e nel promuovere i diritti delle donne e le loro legittime rivendicazioni per la gestione del loro corpo e del loro destino. E' per questa ragione che non bisogna trascurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini, e particolarmente delle donne, dei propri diritti affinchè possano farli valere ed esercitarli, attraverso la messa in opera di tutti i mezzi pedagogici, tecnici ed audiovisivi che ne facilitino la diffusione e l'utilizzazione. Infine la rivalorizzazione del ruolo delle donne suppone l'instaurazione di nuove pratiche sociali fondate su un cambiamento radicale di mentalità.
    Riguardo ai diritti fondamentali dell'essere umano, come il diritto allo sviluppo, l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne costituisce un traguardo essenziale della società.
    Nei paesi del Maghreb questa evoluzione dei costumi e delle mentalità è già iniziata : al di là delle cifre e delle statistiche, è innegabile che la scolarizzazione delle ragazze è un fatto irreversibile, così come l'emergere delle donne nel mondo del lavoro, la pianificazione familiare e l'uso della contraccezione.
    D'altra parte lo sviluppo delle associazioni di donne e di difesa dei Diritti umani contribuisce, insieme al movimento democratico, al processo di secolarizzazione dei costumi e al rafforzamento della società civile, attore indispensabile di questa evoluzione.


  • 5) Il Maghreb è generalmente percepito come un insieme omogeneo, interamente arabizzato e islamizzato. Ma il Maghreb è al tempo stesso berbero, arabo-musulmano, mediterraneo e africano.
    Dall'antichità alla colonizzazione ha subito le invasioni e le occupazioni romana, bizantina e infine araba che ha portato alla fine del XIII secolo alla quasi islamizzazione di tutto il Maghreb con l'eccezione di qualche comunità ebrea e cristiana. Ha inoltre subito l'impresa coloniale francese a partire dalla metà del XIX secolo fino alla metà del XX secolo e le società dell'area maghrebina sono il prodotto di questa storia diversificata e movimentata.
    Il posto riservato alle donne non poteva essere che il prodotto di tutte queste civiltà del Mediterraneo, all'interno delle quali il fondamento dell'organizzazione sociale è la famiglia patriarcale agnatizia. Questo modello si struttura sotto il potere di un capo, il padre, e non riconosce che la preminenza della linea maschile paterna. Il sistema patriarcale fa dello stato d'inferiorità delle donne e della loro esclusione dallo spazio pubblico un elemento fondamentale, che arriva a legittimare tutte le forme di violenza e di attentato all'integrità fisica e morale contro le donne.


  • 6) Nei paesi del Maghreb questa struttura familiare è stata consolidata dal diritto musulmano classico, il fikh, unico diritto applicabile al Diritto di famiglia, mentre tutti gli altri campi giuridici subivano trasformazioni dovute principalmente alla penetrazione coloniale. Alla vigilia dell'indipendenza il modello giuridico della famiglia musulmana è comune all'insieme del Maghreb.
    La famiglia è (necessariamente) legittima e fondata sui legami di sangue. La filiazione naturale è ignorata e l'adozione proibita. La poligamia è ammessa dappertutto, il legame coniugale è ovunque fragile, dipendendo dalla sola volontà del marito. La donna si ritrova sempre in una condizione d'inferiorità:

    - diritto di costrizione al matrimonio esercitato dal padre;
    - autorità del marito al quale ella deve sottomissione e obbedienza;
    - semplice possibilità di affidamento dei bambini in tenera età senza alcun potere di tutela;
    - divisione diseguale in materia successoria.


  • 7) Con l'indipendenza :

    Il Marocco perpetua la tradizione nella Moudawana e sceglie di non rompere affatto con il contenuto del diritto musulmano tradizionale. Questo codice della famiglia, promulgato nel 1957 e emendato nel 1993, si presenta come una codificazione del fikh. In caso di vuoto normativo il testo rinvia espressamente all'opinione dominante o alla giurisprudenza costante di rito malechita.

    Per quel che riguarda l'Algeria, dal momento dell'indipendenza ci sono voluti ventidue anni per promulgare nel 1984 un Codice della famiglia. Questo testo consacra l'inferiorità giuridica delle donne in seno alla famiglia. Il codice algerino rinvia, per colmare le lacune, alle disposizioni della Charia.

    Nel Codice dello Statuto personale tunisino, promulgato il 13 agosto 1956, viene invece prescelta l'opzione modernista, integrando vari principi fondamentali che hanno prevalso nella formazione delle società contemporanee:
    - monogamia;
    - divorzio giudiziario;
    - emancipazione della donna;
    - interesse del bambino (adozione).
    Il legislatore tunisino ha confermato questa tendenza attraverso diverse riforme successive rafforzando i diritti della donna nella famiglia. Dal 1956, è intervenuto in materia di affidamento, divorzio, tutela legale della madre, abolizione del dovere d'obbedienza della donna al suo sposo. Ma pur non facendo alcun riferimento esplicito all'Islam, il codice resta silenzioso su alcune questioni (matrimonio biculturale, impedimento successorio tra musulmani e non musulmani), conservatore su altre (triplo divorzio, dote, allattamento come impedimento al matrimonio) e fedele alla tradizione in materia successoria.
    Il riferimento all'Islam si ritrova nel diritto tunisino, ma è esterno al codice; la perennità dell'Islam nel diritto di famiglia si esprime nel discorso ufficiale, che accompagna e legittima il codice. Il legislatore si è sempre curato di presentare le riforme nel quadro di una rilettura della Charia. Ciò permette alla giurisprudenza di ritornare ad una visione patriarcale e conservatrice della famiglia giustificata dall'alibi del rispetto dei principi islamici.

    Mentre le costituzioni dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia affermano il principio di uguaglianza tra cittadini, è incontestabile che le donne maghrebine restano sottomesse ad uno stato giuridico d'inferiorità all'interno della famiglia.


  • 8) La norma internazionale afferma, in materia di diritti delle donne, tre principi fondamentali: la libertà, l'uguaglianza e la non discriminazione.
    Questi principi di giustizia e di libertà sono anche i valori a cui fanno riferimento milioni di uomini e di donne per i quali l'Islam è quello del giusto mezzo, della tolleranza, del rispetto della dignità umana e dell'amore per la conoscenza.
    L'universalità dei valori e dei principi sui quali si fondano gli strumenti internazionali di promozione e di salvaguardia dei Diritti della persona umana costituisce un riferimento essenziale.
    E' in effetti a partire da questo sistema di valori che si è progressivamente elaborato, da circa mezzo secolo, un consenso internazionale che nessuno stato rimette globalmente in causa, anche se in occasione dell'adozione di certi strumenti varie riserve, più o meno esplicite, vengono avanzate riguardo a tale o a tal altra disposizione.
    Questo riferimento all'universalità non consacra in alcun modo un qualsiasi monopolio occidentale sui Diritti della persona umana e l'accento deve essere messo sulla diversità e la molteplicità delle fonti di pensiero che, attraverso vari millenni e nei diversi continenti, hanno convenuto sull'emergere di un consenso interculturale, come cultura dei diritti umani, fondata sul rispetto della persona umana e della sua dignità così come sul rifiuto di ogni forma di discriminazione.

    La Conferenza regionale di Dakar del novembre 1994, preparatoria alla Conferenza mondiale di Pechino, ha messo in rilievo questo dato ed ha insistito sul fatto che
    «I diritti umani sono diritti innati e inalienabili di cui gode ogni essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue credenze, la sua nazionalità o il suo sesso e che non dipendono dallo stato. Dal 1949 sono stati adottati numerosi strumenti e risoluzioni relativi ai Diritti umani. Le numerose risoluzioni, adottate per dare alle donne e alle ragazze l'uguaglianza di diritto, (...) sono i principi cardine per migliorare la situazione della donna sul piano giuridico e dei diritti umani.
    La Convenzione delle Nazioni-Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, già firmata da più di 34 paesi della regione africana, riconosce in maniera esplicita che la discriminazione generalizzata di cui la donna continua ad essere oggetto, viola il principio dell'uguaglianza dei diritti e il principio della dignità umana» [Piattaforma d'Azione Africana].

    La risoluzione che prevede l'attuazione di questa Piattaforma invita da parte sua «l'Unione interparlamentare e l'Unione dei Parlamenti africani ad esortare gli stati africani che non l'hanno ancora fatto, a ratificare senza riserve e senza più tardare l'insieme delle convenzioni e delle carte internazionali e regionali sui diritti giuridici della donna, come anche ad incorporarli nelle loro legislazioni nazionali».


  • 9) Le sfide lanciate dalla modernità richiedono, inoltre, delle azioni sul piano economico, politico, legislativo, demografico, educativo o culturale.
    Nei nostri paesi, l'elaborazione di un diritto di famiglia in senso moderno mette tuttavia, e in modo ineluttabile, alla prova " la capacità dell'Islam di rimettersi in discussione e di sviluppare la propria dinamica evolutiva".
    La riflessione sulla famiglia musulmana pone così il problema dell'indipendenza di giudizio di fronte a certi obblighi spesso presentati come insormontabili, o addirittura immutabili.
    Il diritto musulmano è, in realtà, un insieme molto vasto di regole giuridiche che è stato elaborato, nei primi tre secoli dell'Egira, a partire dagli Hadiths (norme ispirate alle raccomandazioni e comportamenti attribuiti al profeta Maometto) e che costituiscono la Sunna. Nel III secolo dell'Egira il diritto musulmano si è cristallizzato e le porte del ljtihad (lo sforzo d'interpretazione creativa) si sono chiuse.
    Questa immutabilità del fikh, cioè dei principi della dottrina giuridica musulmana, ha evidentemente impedito ai giuristi e ai legislatori di adattare il diritto alle circostanze dei nuovi tempi.
    Bisognerà attendere l'inizio dell'ultimo secolo perchè si levino voci autorizzate a chiedere una riforma profonda delle nostre legislazioni. Le esigenze dell'urbanizzazione, dell'industrializzazione e dello scambio internazionale hanno portato, dal canto loro, all'adozione di legislazioni moderne in materia costituzionale, amministrativa, giudiziaria, commerciale e penale.
    Il Diritto di famiglia, e quindi lo Statuto giuridico delle donne, ha tuttavia continuato ad attingere quasi esclusivamente dal diritto musulmano classico. E il carattere immutabile dei dogmi di questo diritto è stato sistematicamente messo al primo posto, quando si trattava della condizione delle donne, mentre era oggetto di eccezioni sempre crescenti e perfino di rottura in tutti gli altri campi.
    Questa volontà di adattamento alle esigenze dei tempi moderni si manifesterà grazie allo sforzo dei grandi riformatori dell'Islam quali Jamaleddine El Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Ridha, Ali Abderrazak, Kacem Amin e Tahar Haddad le cui idee sulla condizione femminile troveranno in Habib Bourguiba un legislatore.
    L'idea centrale del pensiero riformatore musulmano è che il diritto musulmano è un diritto essenzialmente evolutivo.
    Rifiutando l'assimilazione dogmatica imposta tra l'Islam ed il diritto musulmano, che è il prodotto della Storia, le generazioni successive di riformatori hanno così esteso il dibattito sulla modernità a tutti gli aspetti della nostra legislazione sulla famiglia, senza rimettere in discussione l'Islam in quanto religione, patrimonio culturale e civiltà.
    La loro argomentazione si è fondata su una informazione puntuale riguardo al contenuto ed al significato del diritto musulmano per meglio comprendere e vincere le difficoltà suscitate dalle interferenze di questo diritto in uno Stato secolarizzato.


  • 10) E' su questi principi fondamentali, Uguaglianza, Libertà e Non discriminazione, e dandosi come obiettivo l'armonizzazione della norma giuridica interna con la norma internazionale, che l'evoluzione della legislazione relativa alla condizione delle donne si è avviata e sviluppata in gradi certamente diversi nei nostri paesi. E' all'azione legislativa in materia di rapporti familiari che sono dedicate queste cento misure e disposizioni proposte dal nostro Collectif.
    Così il Collectif 95 Maghreb Egalité ha fondato il suo cammino sull' elaborazione di "cento misure e disposizioni" per una Codificazione maghrebina ugualitaria dello Statuto personale e del Diritto di famiglia.
    L'obiettivo oggi è di affermare in modo esplicito attraverso i testi di riferimento del nostro diritto - Costituzioni e Codici -i punti seguenti:
    - Uguaglianza dell'uomo e della donna nei diritti, nei doveri e di fronte alla legge.
    - Uguaglianza fra coniugi attraverso l'abolizione della nozione di capo-famiglia e del dovere di obbedienza, e la possibilità per la donna, allo stesso titolo dell'uomo, di provvedere al mantenimento della famiglia.
    - Sostituzione della responsabilità dei genitori alla autorità paterna.
    - Uguaglianza successoria.
    - Uguaglianza dei diritti tra la donna e l'uomo in materia di attribuzione della nazionalità dei figli.
    - Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale o religiosa nell'ambito dei rapporti familiari.
    - Protezione giuridica dei figli prima e dopo la nascita attraverso il riconoscimento della filiazione naturale.


  • Oggi nel Maghreb la questione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini in tutti i campi è infatti legata al problema fondamentale della secolarizzazione del Diritto di famiglia.
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