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COLLECTIF 95 MAGHREB
EGALITE
Cento misure e disposizioni Per una codificazione maghrebina egualitaria dello Statuto personale e del diritto di famiglia |
| Introduzione | Presentazione | 100 misure e disposizioni |
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Il progetto di codice dello Statuto Personale prevede dei capitoli all'elaborazione dei quali il Collectif 95 Maghreb Egalité ha dedicato uno sforzo particolare: - La poligamia - Il matrimonio di una donna musulmana con un non musulmano - L'eredità - L'adozione Il testo qui di seguito espone i riferimenti sui quali si è basato il Collectif per l'elaborazione di questi capitoli.
La poligamia è stata fatta oggetto nel Diritto Musulmano di tre correnti dottrinali. In effetti, mentre una prima corrente l'approva senza discussione, la seconda, pur accettando il principio, lo circoscrive entro certi limiti; infine la terza la proibisce. E' quest'ultimo punto di vista che noi condividiamo. (Art. 13). I sostenitori del rifiuto hanno chiaramente sviluppato in diverse opere la loro argomentazione, pertanto non ci è parso utile riprenderla qui. Ci limiteremo quindi ad aggiungervi gli elementi seguenti: 1) L'istituzione della poligamia deve essere compresa tenendo conto del contesto sociale e della natura delle relazioni umane, che prevalevano nella società araba pre-islamica. La poligamia infatti mirava a ridurre l'anarchia che regnava all'epoca riguardo all'appropriazione della donna. In questa ottica la limitazione del numero delle spose a quattro appariva come il primo punto fondamentale posto sul cammino verso la liberazione della donna. Inoltre, essendo la tradizione islamica favorevole ad un'evoluzione progressiva, la riduzione del numero delle spose ad una sola, dopo quindici secoli di sviluppo dell'umanità, deve essere considerata come una tappa naturale nel cammino iniziato dall'Islam. 2) Essendo d'altra parte la giustizia uno dei pilastri fondamentali dell'Islam, la soppressione della poligamia, oltre al fatto che si inscrive nel senso dell'evoluzione della società attuale, non mancherà di contribuire al rispetto di questa giustizia.
Fra gli impedimenti temporanei ai matrimoni previsti dalla legge, compare il matrimonio di una donna musulmana con un non musulmano. Noi non approviamo questo divieto per le seguenti ragioni: 1) La prima attinge le sue radici direttamente nel Corano: - «Non sposate le donne politeiste prima che esse siano divenute credenti. Certamente, una schiava credente è migliore di una donna politeista anche se questa vi piace» [Corano, Sura Al baquara, versetto 221] - «O voi che credete, quando vengono a voi delle credenti emigrate, sottoponetele a degli esami....Se voi le ritenete credenti, non le rinviate verso gli infedeli (della Mecca) : esse non sono consone per loro, né essi adatti per esse» [Corano, Sura Al moumtahana, versetto 10] - «Oggi...sono lecite per voi le donne caste fra le credenti e queste fra quelli a cui la Scrittura è stata annunciata prima di voi» [Corano, Sura Al maida, versetto 5] Tali sono i versetti messi come epigrafe per rendere lecito il matrimonio di un musulmano con una donna di confessione ebraica o cristiana e illecito quello di una donna musulmana con un non musulmano. Ora non si tratta, all'occorrenza, di versetti formali, ma unicamente di testi che dettano dei principi generali. Ciò che, del resto, spiega le divergenze nate circa la loro interpretazione. Non essendo questa che umana, la liceità o l'illiceità non rivestono dunque nessun carattere sacro. Inoltre, alcuni giureconsulti ritengono che il termine mouchrikine significhi non musulmani, cioè: non credenti o kouffar. Ora, argomentano, il vocabolo kouffar comprende al tempo stesso le genti del Libro e gli idolatri. Essi ne deducono che il divieto per la donna musulmana, riveste un carattere categorico, nella misura in cui questo riguarda tutti gli infedeli. Altri, al contrario, estendono questo divieto a tutti i musulmani uomini o donne. E' il caso degli imamistes che proibiscono all'uomo musulmano di sposare una donna appartenente alle genti del Libro, basandosi sul versetto che dice «non sposate le donne politeiste» [Corano, Sura Al baquara, versetto 221] D'altronde, mentre i giureconsulti non stabiliscono alcuna distinzione fra genti del Libro e idolatri per vietare il matrimonio della donna musulmana, essi non esitano a farlo per giustificare quello dell'uomo musulmano. Ora, benchè ebrei, cristiani e idolatri rispondano tutti alla qualifica di kouffar, vale a dire non credenti, ciò non toglie tuttavia che le genti del Libro siano più vicine ai musulmani degli idolatri. La migliore prova di ciò è che Dio li associa in diversi versetti. In più, gli ebrei e i cristiani non possono essere equiparati agli idolatri per il fatto che essi credono in un Dio Unico come è confermato più volte dal Corano. A dispetto delle divergenze dottrinali riguardo l'opportunità di riferirsi al versetto contenuto nella Sura La Vacca o a quello della Sura La Tavola, per stabilire il significato da attribuire ai termini Mouhsanates (donne caste) e kitabijates (donne appartenenti alle genti del Libro), i giureconsulti distinguono una nuova fede fra gli idolatri da una parte, e gli ebrei e i cristiani dall'altra. Essi deducono da questa distinzione che il vocabolo kouffar (non credenti) non si riferisce che agli idolatri. Per consolidare la loro posizione, essi si rifanno a numerosi versetti, nei quali Dio si rivolge senza distinzione agli ebrei, ai cristiani e ai musulmani. Essi fanno ugualmente valere che il versetto contenente il divieto è stato sostituito da quello contenuto nella Sura La Tavola, da cui la sua denominazione di "versetto abrogativo". Partendo da qui, essi hanno permesso all'uomo musulmano di sposare le donne "caste e libere" di confessione ebraica o cristiana, escludendo le idolatre. Alla luce di ciò che precede e in vista di stabilire l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, per quel che riguarda il loro matrimonio con le genti del Libro, noi ci siamo basate sugli argomenti avanzati dalla dottrina, senza, tuttavia, operare discriminazioni fondate sul sesso; altrimenti si permetterebbe al musulmano ciò che si vieterebbe alla musulmana. Conviene ricordare che esistono nel Diritto musulmano delle correnti dottrinali che si basano su un certo numero di versetti e di Hadiths per imporre questo divieto anche all'uomo e che, in questo modo, lo pongono su un piano di uguaglianza con la donna. Tuttavia, visto che le due interpretazioni (restrittiva e estensiva) avanzate dalla dottrina non sono che opere umane, noi ci pronunciamo in favore di quella che si pronuncia a favore dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna; questo, al fine di sostenere il principio della libertà di matrimonio e della libertà di scelta senza alcuna discriminazione religiosa, come è sancito dalle Convenzioni Internazionali. 2) La seconda ragione è legata al fatto che i governi maghrebini hanno ratificato numerose Convenzioni Internazionali alcune delle quali certamente con delle riserve, in particolare la Convenzione di New York del 10 Settembre 1962 concernente «Il consenso al matrimonio, l'età minima al matrimonio e la registrazione dei matrimoni», la quale afferma che la donna dispone del diritto di scegliere il suo sposo così come l'uomo è libero di scegliere la sua sposa, senza alcuna discriminazione legata al colore, alle credenze o alla razza. Da allora, la conformità delle disposizioni di diritto interno alle norme contenute nelle Convenzioni Internazionali s'impone. Altrimenti le diverse ratifiche sarebbero svuotate di tutto il loro significato. In effetti l'atto di ratifica riveste un valore giuridico che pone la Convenzione al di sopra del diritto di famiglia. Vale a dire che la sua forza obbligatoria è superiore a quella delle leggi interne. Queste sono, in breve, le due ragioni principali su cui si é fondata la redazione delle disposizioni dell'Articolo 13, nella direzione dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna.
Trattandosi dello Statuto della donna, l'Islam ha optato per una evoluzione progressiva. Così ha cominciato col farla uscire dallo stato di quasi schiavitù nel quale si trovava concedendole il diritto di proprietà e conferendole il diritto alla vocazione ereditaria, conformemente al versetto che dice «agli eredi maschi è assegnata una parte determinata di quello che hanno lasciato i loro genitori e parenti, e alle donne ugualmente è riservata una parte della successione dei loro genitori e parenti, qualunque sia l'entità» [Corano, Sura An-nissaa, versetto 7] Questo versetto, che è il primo rivelato in materia di eredità, pone il principio dell'uguaglianza tra i due sessi. Ma tenuto conto della portata del suo impatto sulle pratiche ereditarie del periodo pre-islamico, alcuni musulmani vi si opposero. «Come accordare il diritto alla vocazione ereditaria a qualcuno che non monta a cavallo, che non porta la spada, che non combatte il nemico?» argomentano essi. Perciò l'Islam emendò il principio dell'uguaglianza riservando alla donna la metà della quota parte dell'uomo. «Dio vi raccomanda (questo) nei confronti dei vostri figli: al ragazzo spetta una quota parte equivalente a quella di due ragazze...» [Corano, Sura An-nissaa, versetto 11] Tuttavia, benchè il Corano abbia posto la regola del doppio che non costituisce, di fatto, che una eccezione al principio generale che la precede, esso stabilisce in certi casi l'uguaglianza fra la donna e l'uomo. Accade così allorquando il padre e la madre ereditano dal loro figlio in presenza di un nipote; o ancora da fratelli e sorelle nel caso particolare detto Kalala. Ancor più, la quota parte della donna è superiore a quella dell'uomo, allorchè il de cuius non lascia figli e suo padre e sua madre sono i soli eredi: «....se il padre e la madre sono i suoi soli eredi, un terzo della successione va alla madre» [Corano, Sura An-nissaa, versetto 11] Risulta da ciò che precede che il testo che concede alla donna la metà della quota parte dell'uomo, deve essere reinserito nel contesto socio-storico nel quale è stato rivelato. Ora, se l'Islam conformemente alla realtà dell'epoca ha fatto del mantenimento della donna un obbligo che pesa sull'uomo e se i giureconsulti si sono serviti di questo argomento per giustificare la disparità che esiste nella vocazione ereditaria tra i due sessi, la realtà tuttavia risulta oggi essere completamente diversa. In effetti, grazie al suo accesso all'istruzione e al mondo del lavoro, la donna non è più materialmente debitrice dell'uomo. Ormai ella contribuisce alle spese del ménage familiare. Addirittura, non è raro che essa le sostenga da sola. Scompare dunque così il motivo su cui si fonda la regola del doppio. Questa applicazione del principio giurisprudenziale che dice, da una parte, che: «ogni principio nasce e muore con ciò che lo fonda», e dall'altra, che: «non si può negare l'evoluzione delle regole, con l'evoluzione del tempo», dovrebbe portare alla modifica della suddetta regola, a causa del mutamento delle sue originarie ragioni giustificative e alla sua sostituzione con uno dei principi fondamentali dell'Islam: l'uguaglianza tra l'uomo e la donna. Ora, come fa giustamente notare Tahar Al Haddad: - «Se si esaminano attentamente le regole poste dal Diritto Musulmano e la finalità a cui esse mirano, si comprende che queste regole cercano di stabilire l'uguaglianza tra l'uomo e la donna in tutti i campi della vita.» [Haddad Tahar, Le donne nella Charia, p. 111] - «Osservando una evoluzione progressiva - aggiunge l'autore - l'Islam ci ha risparmiato di sprofondare nel dubbio, credendo che nella sua stessa essenza, esso miri ad instaurare una discriminazione tra i due sessi.» [ivi, p. 112]. Inoltre, come precisa la dottrina musulmana, «non esiste niente che possa farci credere nella perennità di una tale situazione. L'Islam stesso ha modificato questo quadro cambiando la realtà preesistente attraverso l'instaurazione di nuovi principi, facendo valere la necessità della modifica di questa realtà in base all'evoluzione dei tempi.» [ivi, p. 38]
La questione dell'adozione costituisce un punto di profonda discordia tra tradizionalisti e modernisti. In effetti, molti giureconsulti, basandosi sul versetto relativo all'adozione di Zayd Ibn Harith da parte del Profeta, considerano che quest'ultima è proibita nell'Islam. I sostenitori di questo punto di vista si riferiscono ai versetti seguenti : - «No, Mohamed non è il padre di alcun uomo fra voi, ma é il messaggero di Dio e il sigillo dei Profeti» [Corano, Sura Al ahzab, versetto 40] - «Chiamate questi ragazzi adottivi con il nome del loro padre» (che si chiamino questi figli adottivi con il nome dei loro veri padri). [Corano, Sura Al ahzab, versetto 5] Per i tradizionalisti questi versetti costituiscono la prova irrefutabile della illiceità dell'adozione nell'Islam. Inoltre, essi aggiungono, essa va contro le regole della filiazione a causa della loro ripercussione in materia successoria. L'argomento tratto dall'eredità è stato l'argomento centrale avanzato da coloro che si oppongono all'adozione, la quale - essi sostengono - porterebbe a concedere il diritto alla vocazione ereditaria ad una persona alla quale Dio non la concede. Infatti, il problema dell'adozione non può trovare una vera soluzione nell'interpretazione o nella contro-interpretazione delle disposizioni che vi si riferiscono. Questa soluzione deve piuttosto essere ricercata in una lettura dei testi che tenga conto del contesto storico e sociale nel quale sono stati rivelati. La realtà considerata dalla Rivelazione, si basa sui vincoli di sangue e, più precisamente sulla filiazione per via paterna. Andando incontro alla posizione difesa dai giureconsulti, il legislatore tunisino autorizza l'adozione che regola con condizioni decretate nell'interesse dell'adottato. E' così che gli permette di portare il nome di suo padre adottivo, ma a condizione che sia l'adottato stesso a chiederlo. Inoltre, gli concede gli stessi diritti e gli impone gli stessi doveri che ai veri figli. [Abou Zaid Nasr Hamid, Le donne e lo statuto personale, p. 274-277] Tenuto conto di quanto sopra e del fatto che la legislazione tunisina riconosce l'adozione, noi abbiamo optato per lo stesso procedimento concernente l'elaborazione degli articoli relativi all'adozione. |
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