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C.R.I.S.I. S.c.a.r.l.
Via G. Amendola, 120 – 70126 BARI – Tel. e Fax
0805534833 La Cooperativa C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale), con sede in Bari, si è occupata sin dal 1989 delle problematiche familiari legate all’evento separazione ed ha sperimentato, tra i primi centri in Italia, l’intervento di mediazione. Da
oltre dieci anni il C.R.I.S.I. studia ed approfondisce le tematiche
mediative, essendo attrezzato di un centro studi e di una équipe di
esperti, appartenenti al mondo giuridico e psicologico; effettua
attività di mediazione gestendo dal 1996 l’Ufficio di Mediazione
Civile e Penale di Bari e, dal 2000, il Servizio di Mediazione Familiare
ex L.285/97; organizza corsi di fomazione, in sede e fuori, su
commissioni pubbliche e private, essendo scuola riconosciuta dal Forum
Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare. La
cooperativa è composta da psicologi, avvocati, sociologi, assistenti
sociali, giudici onorari del Tribunale per i Minorenni. Gli operatori
hanno sempre offerto il proprio contributo, esperienziale e scientifico,
pubblicando sulle riviste a carattere giuridico e psico-sociale (v. ad
es. Minori e Giustizia, Rassegna
degli Avvocati Italiani), rendendosi promotori di autonome
pubblicazioni, a seguito di convegni e seminari di studio (v. “Separazione
e Conflittualità” – atti del seminario di studio sui criteri di
affidamento e sulla gestione della genitorialità nella separazione –
Dedalo 1993), nonché testimoni attivi del proprio modello di mediazione
e della esperienza maturata sul campo attraverso relazioni e scritti
presentati in occasione di convegni/congressi nazionali ed
internazionali, organizzati dalle scuole di mediazione, dal mondo
dell’avvocatura e della magistratura minorile.
Le riflessioni espresse da tempo dai professionisti del C.R.I.S.I. in
ordine alle problematiche sottese alla separazione hanno con vivo
soddisfacimento trovato conferma nell’impegno parlamentare finalizzato
alle modifiche del sistema normativo
in tema di separazione dei coniugi ed affidamento della prole (pdl
n.66 e abbinate),
per il che si avverte
l’esigenza di ribadire concetti fondamentali in tema di affidamento
ed, allo stesso tempo, di esprimere perplessità riguardanti alcuni
aspetti che trovano regolamentazione nei richiamati progetti di legge. *
* * * * E’ il prefisso “con” che qualifica come positivo il tipo di
affidamento previsto nella proposta legislativa,
in quanto indica una possibile alleanza nello svolgimento dei compiti e
delle funzioni genitoriali che valorizza l’“essere genitori”, sia
nei nuclei familiari “uniti” che in quelli “divisi”. La
logica alleativa, fondante sul piano relazionale, è significativa anche
sul piano giudiziario, poiché veicola un giudizio di parità che deve
essere la regola rispetto alla quale ogni altra soluzione rappresenta
l’eccezione. “Condiviso”, riportato all’interno di un provvedimento
giudiziario, richiama alla partecipazione, alla attenzione, alla
responsabilità e, dunque, è da preferirsi a qualsiasi altro termine
(per es. esclusivo) che sottende giudizi di adeguatezza ed inadeguatezza
nello svolgere compiti di cura, accudimento ed educazione dei figli. Una
volta stabilita e accolta – culturalmente e giuridicamente – la
condivisione, ogni altra e diversa opzione rappresenta l’adeguamento
della risposta giudiziaria alla peculiarità del nucleo familiare. Dichiarare i genitori capaci di condividere l’organizzazione della
vita del nucleo diviso è un atto tutelare,
nel senso che svolge una forma di tutoraggio, di accompagnamento,
elicitando qualità genitoriali in vista della redazione del progetto
educativo. Ogni
altra forma di affidamento si esplicita come “sotto tutela”, attraverso prescrizioni di comportamento che
sottraggono la responsabilità ai genitori e la trasferiscono in capo
all’organo giudicante determinando risposte inadeguate da parte
di soggetti terzi i quali, attraverso l’utilizzo di strumenti
necessariamente rigidi quali quelli del diritto, sono delegati a
“trattare” aspetti relazionali, a “contenere”, nell’ambito
delle cornici di riferimento giuridico, la gamma delle vicende e delle
connesse tonalità emotive, di cui si compone ogni storia familiare. Di
conseguenza i giudizi, - totalizzanti, categoriali, espressioni
del potere giudicante – confermano le logiche di potere tra i
genitori in conflitto esasperandole e connotandole in senso
fratricida. Si realizza, invero, una “deresponsabilizzazione”
dei genitori fino a ridurli alla pari dei figli e, in molti casi, una
“genitorializzazione”, una “adultizzazione”
dei figli, fino a trasferirli nel sottosistema adulti: tutti alla pari,
tutti fratelli che si combattono realizzando coalizioni…. : tutti
perdenti. In questo clima bellico, una delle “patologie” più
frequenti, nei figli della separazione, è il conflitto di lealtà
che traduce una opzione indecidibile in sofferenza se non addirittura in
dramma. *
* * * * Accogliere
culturalmente e giuridicamente il regime di condivisione richiede,
innanzi tutto, l’acquisizione di una consapevolezza. La
complessità dell’evento separativo nella storia della famiglia e le
ripercussioni sul piano sociale fanno della separazione “un fenomeno sociale”. Esso, pertanto, reclama l’organizzazione
di interventi atti a riconoscere i sottostanti bisogni e a formulare le
risposte più adeguate. L’istituzione dei Centri Familiari Polifunzionali può palesarsi come
una felice risposta del sociale ad un serio problema sociale. E’ essenziale, però, che si tratti di centri ad
hoc, istituiti al solo fine di prendersi cura
della famiglia divisa (in crisi), prima ancora che si inneschi il
meccanismo giudiziario. Occorre avere il coraggio e l’avvedutezza di definirne la struttura,
evitando confusioni, sovrapposizioni con altri e diversi tipi di
organismi territoriali, quali, ad esempio, i consultori. Operazione
preliminare è individuare i bisogni della coppia e saper offrire le
risposte, “saper ascoltare”
il detto ed il non detto, in vista della definizione della domanda.
Quest’ultima potrebbe concretizzarsi in: a)
richiesta di riconciliazione; b)
conferma della volontà di separarsi. Per
la prima istanza potrebbero attivarsi i seguenti interventi: A1) sostegno psicologico – counseling a2) terapia (di coppia o individuale) a3) osservazione dei comportamenti dei minori Per
la seconda ipotesi : b1) informazione b2) counseling – supporto alla redazione del progetto educativo che può
anche non avvenire attraverso un percorso di mediazione b3) mediazione per il superamento dei nodi conflittuali b4)mediazione per la redazione dell’accordo di separazione
(quello che in mediazione viene definito “progetto di intenti” o
“protocollo di intesa”). In questo caso la consensualità sugli
aspetti patrimoniali potrà avvenire anche fuori della stanza di
mediazione, con l’aiuto di professionisti esperti del settore e potrà
diventare parte integrante dell’accordo, come, peraltro, è previsto,
nel testo di legge b5) ascolto – osservazione dei minori per riconoscere peculiari forme
reattive all’evento separazione o per dare voce alle aspettative. Nella
rosa dei servizi a sostegno del disagio della coppia genitoriale
ipotizzati all’interno del Centro va inserita anche l’attivazione
dei c.d. “luoghi neutri”
nell’eventualità di disaccordi o statuizioni dell’autorità
giudiziaria. Va
da sé che, in base a tale organizzazione, vanno chiariti e definiti le
caratteristiche ed i ruoli di ciascuna figura professionale che lavorerà
all’interno del centro. Se
il Centro familiare polifunzionale deve essere inteso quale “passaggio
obbligato” della coppia prima di adire le vie giudiziarie, e ciò
quanto meno al fine di acquisire chiare informazioni sulle forme di
assistenza ivi disponibili - nel rispetto della libertà dei
soggetti circa la relativa scelta e la conseguente attivazione (da
questo punto di vista si apprezza l’emendamento proposto ex art.
155-ter c.c.) - non è pensabile precludere alla coppia la possibilità di ricorrere al
Centro successivamente alla proposizione del ricorso per separazione e
durante il giudizio. L’invito
del Presidente e del G.I., previsto rispettivamente dai modificati
artt. 708 e 709 c.p.c., deve
permanere, ma deve essere finalizzato esclusivamente a sperimentare un
percorso di mediazione non essendovi altro spazio immaginabile, in
considerazione della confermata volontà di separarsi, della necessità
di lavorare sulla consensualità e sulla condivisione delle
responsabilità genitoriali, della storia processuale della coppia. Offrire
ai coniugi separandi la opportunità di provare ancora a ritrovarsi ed a
riconoscersi sul piano genitoriale, nonostante la iniziativa giudiziaria
intrapresa, vuol dire rispettare i TEMPI di elaborazione personale
della separazione. Può accadere, infatti, che, pur se il contesto
faccia intravedere, astrattamente, variabili predittive di un esito
positivo della mediazione (assenza di azione giudiziaria, contenuta
conflittualità delle famiglie di origine ecc..) non è ancora il
“tempo di mediare”. *
* * * * L’aspetto che desta perplessità è il regime transitorio disciplinato
dall’art.7 del testo
unificato. La formulazione è alquanto impropria in quanto permane il rischio di confusione tra mediatori e consulenti e vi è insufficiente chiarezza circa i requisiti di professionalità necessari per rispondere ai diversificati bisogni della coppia. L’elemento che va salvaguardato, in vista della istituzione dei Centri
polifunzionali, è la competenza
che non può prescindere da un serio percorso formativo e da una consolidata
esperienza. Di conseguenza appare opportuno far riferimento ai
centri di mediazione, pubblici e privati, già esistenti sul territorio
nazionale, riconosciuti a livello europeo, che prestino la loro attività
da almeno cinque anni ed i cui operatori siano in possesso del titolo di
mediatore, nel rispetto degli standards formativi dettati dal Forum
Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare. Per
quanto attiene alle altre tipologie di intervento la coppia potrà
rivolgersi a quei professionisti che,
al di là della propria specifica preparazione nel settore di
appartenenza, abbiano effettuato percorsi di sensibilizzazione o di
formazione alla mediazione, con conseguente attestazione o titolo di
idoneità rilasciato dall’organismo formatore, e che operino
all’interno di un centro di mediazione o collaborino con esso, centro
dalle caratteristiche sopra indicate. L’adeguatezza di una struttura, infatti, non dipende solo dal grado di accoglienza della stessa e dal tipo di organizzazione ivi esistente. Molto è rimesso alla capacità degli operatori ed alle competenze acquisite e sperimentate sul campo. Inoltre, pur essendo la mediazione uno dei possibili interventi a sostegno della coppia divisa, appare indispensabile che la rete dei professionisti impegnati nel fenomeno separazione sia sorretta da un atteggiamento culturale univoco che poi è quello fondante la logica mediativa; per questo motivo il collegamento formativo ed operativo con i centri di mediazione non è da sottovalutare. Sappiamo bene che con la proposizione della suindicata variante, siamo esposti al sospetto di formulare una proposta di tipo corporativo; non ne siamo, però, scoraggiati, in considerazione della serietà del tema, consci che l’interprete disincantato relegherà il sospetto nell’alveo della insinuazione. Per
una valutazione complessiva va, però, riconosciuto che l’impianto
normativo rappresenta una scelta coraggiosa ed ancor più grande,
quindi, è la responsabilità di chi tale scelta deve sorreggere nella
quotidianità. |
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