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C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Via G. Amendola, 120 – 70126 BARI –  Tel. e Fax 0805534833 
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  Vedi comunicato su affidamento congiunto e condiviso

La Cooperativa C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale), con sede in Bari, si è occupata sin dal 1989 delle problematiche familiari legate all’evento separazione ed ha sperimentato, tra i primi centri in Italia, l’intervento di mediazione.

Da oltre dieci anni il C.R.I.S.I. studia ed approfondisce le tematiche mediative, essendo attrezzato di un centro studi e di una équipe di esperti, appartenenti al mondo giuridico e psicologico; effettua attività di mediazione gestendo dal 1996 l’Ufficio di Mediazione Civile e Penale di Bari e, dal 2000, il Servizio di Mediazione Familiare ex L.285/97; organizza corsi di fomazione, in sede e fuori, su commissioni pubbliche e private, essendo scuola riconosciuta dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare.

La cooperativa è composta da psicologi, avvocati, sociologi, assistenti sociali, giudici onorari del Tribunale per i Minorenni. Gli operatori hanno sempre offerto il proprio contributo, esperienziale e scientifico, pubblicando sulle riviste a carattere giuridico e psico-sociale (v. ad es. Minori e Giustizia, Rassegna degli Avvocati Italiani), rendendosi promotori di autonome pubblicazioni, a seguito di convegni e seminari di studio (v. “Separazione e Conflittualità” – atti del seminario di studio sui criteri di affidamento e sulla gestione della genitorialità nella separazione – Dedalo 1993), nonché testimoni attivi del proprio modello di mediazione e della esperienza maturata sul campo attraverso relazioni e scritti presentati in occasione di convegni/congressi nazionali ed internazionali, organizzati dalle scuole di mediazione, dal mondo dell’avvocatura e della magistratura minorile. 

Le riflessioni espresse da tempo dai professionisti del C.R.I.S.I. in ordine alle problematiche sottese alla separazione hanno con vivo soddisfacimento trovato conferma nell’impegno parlamentare finalizzato alle modifiche del sistema normativo  in tema di separazione dei coniugi ed affidamento della prole (pdl   n.66 e abbinate), per il che  si avverte l’esigenza di ribadire concetti fondamentali in tema di affidamento ed, allo stesso tempo, di esprimere perplessità riguardanti alcuni aspetti che trovano regolamentazione nei richiamati progetti di legge.

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E’ il prefisso “con” che qualifica come positivo il tipo di affidamento previsto nella proposta legislativa, in quanto indica una possibile alleanza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni genitoriali che valorizza l’“essere genitori”, sia nei nuclei familiari “uniti” che in quelli “divisi”. La logica alleativa, fondante sul piano relazionale, è significativa anche sul piano giudiziario, poiché veicola un giudizio di parità che deve essere la regola rispetto alla quale ogni altra soluzione rappresenta l’eccezione.

Condiviso”, riportato all’interno di un provvedimento giudiziario, richiama alla partecipazione, alla attenzione, alla responsabilità e, dunque, è da preferirsi a qualsiasi altro termine (per es. esclusivo) che sottende giudizi di adeguatezza ed inadeguatezza nello svolgere compiti di cura, accudimento ed educazione dei figli. Una volta stabilita e accolta – culturalmente e giuridicamente – la condivisione, ogni altra e diversa opzione rappresenta l’adeguamento della risposta giudiziaria alla peculiarità del nucleo familiare.

Dichiarare i genitori capaci di condividere l’organizzazione della vita del nucleo diviso è un atto tutelare, nel senso che svolge una forma di tutoraggio, di accompagnamento, elicitando qualità genitoriali in vista della redazione del progetto educativo.

Ogni altra forma di affidamento si esplicita come “sotto tutela”, attraverso prescrizioni di comportamento che sottraggono la responsabilità ai genitori e la trasferiscono in capo all’organo giudicante determinando risposte inadeguate da parte di soggetti terzi i quali, attraverso l’utilizzo di strumenti necessariamente rigidi quali quelli del diritto, sono delegati a “trattare” aspetti relazionali, a “contenere”, nell’ambito delle cornici di riferimento giuridico, la gamma delle vicende e delle connesse tonalità emotive, di cui si compone ogni storia familiare.

Di conseguenza i giudizi, - totalizzanti, categoriali, espressioni del potere giudicante – confermano le logiche di potere tra i genitori in conflitto esasperandole e connotandole in senso fratricida. Si realizza, invero, una “deresponsabilizzazione” dei genitori fino a ridurli alla pari dei figli e, in molti casi, una “genitorializzazione”, una “adultizzazione” dei figli, fino a trasferirli nel sottosistema adulti: tutti alla pari, tutti fratelli che si combattono realizzando coalizioni…. : tutti perdenti. In questo clima bellico, una delle “patologie” più frequenti, nei figli della separazione, è il conflitto di lealtà che traduce una opzione indecidibile in sofferenza se non addirittura in dramma.

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Accogliere culturalmente e giuridicamente il regime di condivisione richiede, innanzi tutto, l’acquisizione di una consapevolezza. La complessità dell’evento separativo nella storia della famiglia e le ripercussioni sul piano sociale fanno della separazione “un fenomeno sociale”. Esso, pertanto, reclama l’organizzazione di interventi atti a riconoscere i sottostanti bisogni e a formulare le risposte più adeguate.

L’istituzione dei Centri Familiari Polifunzionali può palesarsi come una felice risposta del sociale ad un serio problema sociale.

E’ essenziale, però, che si tratti di centri ad hoc, istituiti al solo fine di prendersi cura della famiglia divisa (in crisi), prima ancora che si inneschi il meccanismo giudiziario. Occorre avere il coraggio e l’avvedutezza di definirne la struttura, evitando confusioni, sovrapposizioni con altri e diversi tipi di organismi territoriali, quali, ad esempio, i consultori.

Operazione preliminare è individuare i bisogni della coppia e saper offrire le risposte, “saper ascoltare” il detto ed il non detto, in vista della definizione della domanda. Quest’ultima potrebbe concretizzarsi in:

a)    richiesta di riconciliazione;

b)   conferma della volontà di separarsi.

Per la prima istanza potrebbero attivarsi i seguenti interventi:

A1) sostegno psicologico – counseling

a2) terapia (di coppia o individuale)

a3) osservazione dei comportamenti dei minori

Per la seconda ipotesi :

b1) informazione

b2) counseling – supporto alla redazione del progetto educativo che può anche non avvenire attraverso un percorso di mediazione

b3) mediazione per il superamento dei nodi conflittuali

b4)mediazione per la redazione dell’accordo di separazione (quello che in mediazione viene definito “progetto di intenti” o “protocollo di intesa”). In questo caso la consensualità sugli aspetti patrimoniali potrà avvenire anche fuori della stanza di mediazione, con l’aiuto di professionisti esperti del settore e potrà diventare parte integrante dell’accordo, come, peraltro, è previsto, nel testo di legge

b5) ascolto – osservazione dei minori per riconoscere peculiari forme reattive all’evento separazione o per dare voce alle aspettative.

Nella rosa dei servizi a sostegno del disagio della coppia genitoriale ipotizzati all’interno del Centro va inserita anche l’attivazione dei c.d. “luoghi neutri” nell’eventualità di disaccordi o statuizioni dell’autorità giudiziaria.

Va da sé che, in base a tale organizzazione, vanno chiariti e definiti le caratteristiche ed i ruoli di ciascuna figura professionale che lavorerà all’interno del centro.

Se il Centro familiare polifunzionale deve essere inteso quale “passaggio obbligato” della coppia prima di adire le vie giudiziarie, e ciò quanto meno al fine di acquisire chiare informazioni sulle forme di assistenza ivi disponibili - nel rispetto della libertà dei soggetti circa la relativa scelta e la conseguente attivazione (da questo punto di vista si apprezza l’emendamento proposto ex art. 155-ter c.c.)  - non è pensabile precludere alla coppia la possibilità di ricorrere al Centro successivamente alla proposizione del ricorso per separazione e durante il giudizio. L’invito del Presidente e del G.I., previsto rispettivamente dai modificati artt. 708 e 709 c.p.c., deve permanere, ma deve essere finalizzato esclusivamente a sperimentare un percorso di mediazione non essendovi altro spazio immaginabile, in considerazione della confermata volontà di separarsi, della necessità di lavorare sulla consensualità e sulla condivisione delle responsabilità genitoriali, della storia processuale della coppia.

Offrire ai coniugi separandi la opportunità di provare ancora a ritrovarsi ed a riconoscersi sul piano genitoriale, nonostante la iniziativa giudiziaria intrapresa, vuol dire rispettare i TEMPI di elaborazione personale della separazione. Può accadere, infatti, che, pur se il contesto faccia intravedere, astrattamente, variabili predittive di un esito positivo della mediazione (assenza di azione giudiziaria, contenuta conflittualità delle famiglie di origine ecc..) non è ancora il “tempo di mediare”.

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L’aspetto che desta perplessità è il regime transitorio disciplinato dall’art.7  del testo unificato.

La formulazione è alquanto impropria in quanto permane il rischio di confusione tra mediatori e consulenti e vi è insufficiente chiarezza circa i requisiti di professionalità necessari per rispondere ai diversificati bisogni della coppia.

L’elemento che va salvaguardato, in vista della istituzione dei Centri polifunzionali, è la competenza che non può prescindere da un serio percorso formativo e da una consolidata esperienza. Di conseguenza appare opportuno far riferimento ai centri di mediazione, pubblici e privati, già esistenti sul territorio nazionale, riconosciuti a livello europeo, che prestino la loro attività da almeno cinque anni ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore, nel rispetto degli standards formativi dettati dal Forum Europeo di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare.

Per quanto attiene alle altre tipologie di intervento la coppia potrà rivolgersi a quei professionisti che, al di là della propria specifica preparazione nel settore di appartenenza, abbiano effettuato percorsi di sensibilizzazione o di formazione alla mediazione, con conseguente attestazione o titolo di idoneità rilasciato dall’organismo formatore, e che operino all’interno di un centro di mediazione o collaborino con esso, centro dalle caratteristiche sopra indicate.

L’adeguatezza di una struttura, infatti, non dipende solo dal grado di accoglienza della stessa e dal tipo di organizzazione ivi esistente. Molto è rimesso alla capacità degli operatori ed  alle competenze acquisite e sperimentate sul campo. Inoltre, pur essendo la mediazione uno dei possibili interventi a sostegno della coppia divisa, appare indispensabile che la rete dei professionisti impegnati nel fenomeno separazione sia sorretta da un atteggiamento culturale univoco che poi è quello fondante la logica mediativa; per questo motivo il collegamento formativo ed operativo con i centri di mediazione non è da sottovalutare.

Sappiamo bene che con la proposizione della suindicata variante, siamo esposti al sospetto di formulare una proposta di tipo corporativo; non ne siamo, però, scoraggiati, in considerazione della serietà del tema, consci che l’interprete disincantato relegherà il sospetto nell’alveo della insinuazione.

Per una valutazione complessiva va, però, riconosciuto che l’impianto normativo rappresenta una scelta coraggiosa ed ancor più grande, quindi, è la responsabilità di chi tale scelta deve sorreggere nella quotidianità.


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