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CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Legislatura

CONVOCAZIONI COMMISSIONE GIUSTIZIA SU AFFIDO CONDIVISO

 
II Commissione - Resoconto di martedì 1° febbraio 2005

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.


C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato il 15 settembre 2004.

 Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che le Commissioni I, V, XI e XII hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato in esame.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che sia opportuno accogliere la condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, volta a precisare che dal provvedimento non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. A tal fine presenta l'articolo aggiuntivo 4.050 (vedi allegato 3).
Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore se vi sia completa compatibilità della previsione dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica con la previsione del provvedimento relativa alla obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda che, rispetto alla prassi odierna, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione sostanzialmente non comporta un aggravio di costi neanche per le parti, poiché il giudice, nei casi di rilevante conflittualità, è solito dare incarico ad un consulente d'ufficio. In tal caso l'onere finanziario rimane a carico delle parti, secondo un'equa suddivisione e senza comportare oneri per la finanza pubblica. Ricorda inoltre come un meccanismo di mediazione obbligatoria sia già previsto in altri ordinamenti con risultati positivi in termini di effetti deflativi sui giudizi instaurati.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) contesta l'affermazione secondo cui già oggi, per prassi, il giudice inviti le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare o comunque, come affermato dal relatore, nomini un consulente d'ufficio allo stesso scopo. Invita a considerare come il provvedimento prevede il tentativo di mediazione come un obbligo preliminare per poter avviare il giudizio di separazione. Pertanto si introduce una novità non trascurabile che rende più gravosa la situazione delle parti e le obbliga ad ulteriore fase extragiudiziale con ricadute negative dal punto di vista delle spese processuali. Difatti, se si precisa che il provvedimento non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, è da desumere che il compenso del centro di mediazione debba essere posto a carico delle parti, come peraltro affermato dallo stesso relatore.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce di ritenere per il momento di recepire solamente la condizione della Commissione bilancio e di rinviare l'eventuale recepimento dei rilievi posti dalle altre Commissioni in occasione dell'esame dell'Assemblea.
Soffermandosi sul parere della Commissione XII, evidenzia relativamente alla condizione di cui alla lettera c) che già il testo approvato prevede che l'assegno perequativo debba essere corrisposto solo se necessario, al fine di riequilibrare la posizione dei coniugi. Inoltre ritiene che la posizione del coniuge affidatario venga meglio tutelata con il nuovo quarto comma dell'articolo 155 rispetto alla vigente disciplina del codice civile. Tiene inoltre a sottolineare che la nuova formulazione dell'articolo 155 prevista dal provvedimento, estendendo la possibilità di indagine patrimoniale con riferimento anche alla situazione di terzi, tutela in maniera più completa la posizione dello stesso coniuge affidatario.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), soffermandosi sul parere della Commissione XI, evidenzia la condizione volta a sopprimere, nell'articolo 2, l 'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione familiare, in caso di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso. Peraltro anche nel parere della Commissione XII, alla lettera g), si osserva che il ricorso al percorso di mediazione familiare debba essere facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sulla opportunità di tale percorso. Ritiene inoltre che il parere della Commissione XII offra altri spunti assai interessanti, che sarebbe doveroso considerare adeguatamente già in sede referente prima di
 concludere l'esame. Appare infatti eccessivo ritenere, come affermato dal relatore, che nessuno dei rilievi possa essere accolto in Commissione prima della conclusione dell'esame.
Ritiene di particolare importanza, concordando nel merito, i rilievi di cui alla lettera d) relativi all'opportunità di precisare che, nel progetto di affidamento condiviso, andrebbero stabiliti i tempi e le modalità con cui ciascun genitore debba prendersi cura dei figli; alla lettera e), secondo cui andrebbe specificato che il giudice debba avere come criterio per l'assegnazione della casa familiare l'interesse del minore alla stabilità della residenza.
Pertanto ritiene che questi ed altri rilievi vadano affrontati ed approfonditi in maniera adeguata in modo da valutare nella maniera più ragionevole l'opportunità di eventuali modifiche rispetto al testo del provvedimento.
Per quanto riguarda le modalità del lavoro della Commissione sul provvedimento in esame afferma che una minore rigidità da parte del relatore avrebbe certamente contribuito a pervenire ad un testo più largamente condiviso e quindi avrebbe facilitato l'iter del provvedimento. Precisa di non contestare la validità dei principi sui si fonda il provvedimento, in particolare la «bigenitorialità» e l'affidamento condiviso dei figli, ma di non concordare sulle modalità concrete con cui sono stati attuati tali principi.
Ciro FALANGA (FI) ritiene degne di accoglimento le condizioni delle Commissioni XI e XII volte ad eliminare l'obbligatorietà della mediazione familiare. È vero che nel testo non si prevede l'obbligatorietà dell'esperimento effettivo del tentativo di mediazione, ma appare illogico introdurre come presupposto processuale per proporre il giudizio di separazione la presentazione di una domanda di mediazione che appare un adempimento meramente burocratico che determina un allungamento dei termini per la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti. A tal proposito invita a riflettere sul fatto che è necessario intervenire quanto prima possibile per regolamentare l'affidamento dei figli e i rapporti economici tra i coniugi per quanto riguarda l'assegno di mantenimento; tuttavia già oggi passano circa quattro mesi, in media, dalla presentazione dell'istanza di separazione fino al momento della fissazione della prima udienza davanti al giudice istruttore. La previsione
 dell'obbligo della richiesta di un tentativo di mediazione familiare determinerebbe un ulteriore differimento di altri due mesi circa per la fissazione della prima udienza del giudizio di separazione.
Evidenzia inoltre che sul territorio, non essendoci strutture pubbliche per la mediazione sufficienti alle richieste che sarebbero determinate dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, sarebbe necessario rivolgersi a centri privati con ulteriori oneri per i coniugi.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, preliminarmente contesta l'affermazione dell'onorevole Magnolfi secondo cui sin dall'inizio ci sia stata una sostanziale condivisione relativamente ai principi portanti del provvedimento, ed in aprticolare a quello di «bigenitorialità». Evidenzia al contrario come nella prima fase della discussione del provvediemento ci sia stata una netta contrapposizione proprio sull'articolo 1, che introduce e definisce i principi del provvedimento. In considerazione delle perplessità emerse nella odierna seduta, ritiene opportuno soffermarsi in maniera più dettagliata sul contenuto dei singoli pareri.
Per quanto riguarda il parere della I Commissione ritiene fondata, al fine di maggiore chiarificazione, l'osservazione di cui alla lettera a) relativa all'opportunità di eliminare il richiamo all'istituto del divorzio nel novellare l'articolo 155 del codice civile. Relativamente all'osservazione di cui alla lettera b) ritiene di non poter condividere il suo contenuto poiché l'estensione dell'applicazione del provvedimento «ai figli dei genitori non coniugati» comprende anche l'ipotesi dell'annullamento del matrimonio.
 Infine, per quanto riguarda l'ultima osservazione della Commissione affari costituzionali, afferma che invece tutte le disposizioni innovative recate dal provvedimento sono applicabili anche «ai figli di genitori non coniugati» e che è necessario che per tali soggetti si regolamenti non solo l'esercizio delle potestà genitoriali ma anche l'affidamento dei figli.
Ravvisa un certo contrasto tra il contenuto dei pareri delle Commissioni XI e XII, sia per quanto riguarda l'interpretazione del contenuto del provvedimento, sia per quanto riguarda la valutazione della filosofia su cui esso si basa.
In particolare ritiene che la XII Commissione abbia compreso il vero scopo del provvedimento, giudicando apprezzabile la coerenza con la quale è stato perseguito il principio della bigenitorialità, le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, favorendo la mediazione familiare. Ritiene che tali considerazioni siano in palese disaccordo con quanto invece affermato nelle premesse del parere della Commissione XI.
Per quanto riguarda più approfonditamente il contenuto del parere della Commissione XI afferma che la finalità rappresentata può essere utilmente raggiunta con l'accoglimento di un emendamento del relatore, già proposto infruttuosamente in Commissione, volto ad inserire, all'articolo 2, comma 1, capoverso «709-bis», dopo le parole «di insuccesso» le seguenti: «o decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza presentata al centro di mediazione, ai sensi del primo comma». In particolare con tale modifica si darebbe certezza alla possibilità di presentare la domanda giudiziale decorso un certo termine dalla presentazione dell'istanza di mediazione. Invita inoltre a considerare che il tentativo obbligatorio di mediazione determinerebbe notevoli effetti deflattivi sui giudizi proposti, con la conseguente probabile riduzione del termine che intercorre dalla proposizione della domanda di separazione alla fissazione della prima udienza di comparizione.
Tiene inoltre a precisare che le esperienze dei Paesi in cui è stato introdotto il tentativo obbligatorio di mediazione (per esempio la Norvegia e la Germania ), confermano la proficuità per una rilevante deflazione dei contenziosi giudiziari. Del resto già oggi il giudice dispone frequentemente, nei casi di conflittualità rilevante, una consulenza d'ufficio volta ad una mediazione tra le parti, come già detto sopra più approfonditamente.
Ritiene che debba essere inserita direttamente nella legge una previsione volta ad indicare ai genitori che si separano una via di soluzione dei conflitti, in modo da tutelare adeguatamente i figli. Conseguentemente i coniugi dovrebbero cogliere tale opportunità in modo da pervenire ad una soluzione preventiva rispetto al giudizio.
Soffermandosi sul parere della XI Commissione tiene ad evidenziare che la previsione normativa relativa all'obbligatorietà del tentativo di mediazione non sminuisce il ruolo degli avvocati , che si pone su un piano nettamente differente e che possono autonomamente esperire un'attività di conciliazione, che se si conclude in maniera positiva, elimina integralmente la necessità del tentativo di mediazione presso un centro autorizzato, pervenendo direttamente all'elaborazione condivisa di un progetto di affidamento.
Relativamente alle perplessità sulla obbligatorietà della mediazione, che determinerebbe secondo alcuni l'instaurarsi di un proficuo giro di affari per i centri privati di mediazione, risponde che in realtà le parti possono rendere concorde dichiarazione circa il passaggio dal centro di mediazione e che tali preoccupazioni sarebbero completamente fugate se si approvasse la proposta di modifica da lui prima suggerita sulla possibilità di adire il giudice decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza al centro di mediazione.
Osserva inoltre come il provvedimento salvaguardi tutti i casi di urgenza per cui si rende necessario poter adire il giudice immediatamente senza alcun tentativo preliminare di mediazione.
 Per quanto riguarda i singoli rilievi della XII Commissione, soffermandosi in primo luogo sulla lettera a), ritiene che sia opportuno confermare che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», poiché potrebbero verificarsi situazioni in cui, anche per la distanza tra i coniugi, non può pervenirsi ad una decisione condivisa.
La condizione di cui alla lettera b) appare condivisibile nel merito e potrebbe essere recepita durante l'esame in Assemblea.
La condizione di cui alla lettera c), come già accennato, rende evidente come il provvedimento tuteli adeguatamente la posizione del coniuge affidatario prevedendo la possibilità di un assegno perequativo. Appare pertanto infondata l'obiezione di aver eliminato rispetto alla normativa vigente l'assegno di mantenimento. Ritiene inoltre possibile l'accoglimento della condizione di cui alla lettera d) anche se la formulazione attuale dell'articolo 155 novellato già esplicita, nei primi due commi, che il progetto debba avere come vincolo imprescindibile l'interesse dei figli.
La condizione di cui alla lettera f) appare di carattere meramente formale, tuttavia non sarebbe contrario ad una sua eventuale trasposizione nel testo.
L'esigenza sottesa alla condizione di cui alla lettera g) è gia tenuta in considerazione dal testo, tuttavia si potrebbe pensare ad una eventuale modifica che espliciti la possibilità di ricorrere al giudice dopo che sia trascorso un certo termine dalla presentazione infruttuosa dell'istanza di mediazione.
Per quanto riguarda la lettera h) evidenzia come già nella prassi corrente il consulente d'ufficio venga nominato discrezionalmente dal giudice senza che questi debba attenersi a degli standard particolari di qualità. Pertanto non comprende l'esigenza di introdurre tale uniformità sul territorio nazionale per i centri privati accreditati.
La precisazione di cui alla condizione della lettera i) appare inutile, tuttavia non sarebbe contrario ad un suo eventuale inserimento.
Infine esprime contrarietà rispetto al recepimento dell'ultima condizione poiché l'articolo 3 intende tutelare maggiormente il coniuge affidatario introducendo una soglia di perseguibilità penale.
Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della complessità del dibattito della seduta odierna in cui sono stati sollevati nuovamente perplessità su alcuni nodi problematici del provvedimento, ritiene che sia opportuno che la Commissioni continui a soffermarsi sui rilievi posti dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Dopo aver rilevato che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea non è ancora imminente, essendo iscritto il provvedimento nel programma di marzo, evidenzia come la Commissione abbia ancora la possibilità di pervenire ad un testo che sia condiviso almeno in relazione alle questioni fondamentali. Occorre evitare di rinviare la soluzione di queste al momento dell'esame in Assemblea.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rileva che il gruppo della Margherita si è da sempre dimostrato favorevole alla proposta di legge in esame che presenta quale punto cardine e qualificante il principio della bigenitorialità. Rileva altresì lo sforzo straordinario e competente mostrato dal relatore affinché venisse predisposto un testo condiviso da tutti.
Ritiene altresì che il testo elaborato dimostra un oggettivo equilibrio ed un impianto chiaro e coerente nell'introdurre una rivisitazione dei modelli oggi esistenti in materia di affidamento dei minori in caso di separazione dei genitori.
Evidenzia l'importanza di aver previsto che il progetto di affidamento condiviso debba essere allegato alla domanda di separazione poiché in tal modo si spinge la coppia a trovare una organizzazione comune per l'interesse dei figli minori.
 Rileva inoltre che nella scelta della residenza familiare l'interesse dei minori è già presente in maniera chiara nel testo che si sta per licenziare.
Evidenzia altresì che notevoli sono stati i miglioramenti per la definizione del mantenimento diretto dei figli minori, che è stato reso più equilibrato ed articolato.
In relazione all'istituto della mediazione familiare, pur ricordando i dubbi espressi in relazione all'obbligatorietà dell'esperimento del relativo tentativo per i rischi di burocratizzazione e di allungamento dei tempi della separazione, ritiene tuttavia che sia evidente il vantaggio deflativo delle controversie che potrebbe realizzarsi.
Ricorda infine il lungo sforzo di mediazione operato in Commissione, grazie al quale si è prodotto un testo sicuramente perfettibile, ma che comunque risulta già essere organico e razionale. Per tutte queste considerazioni annuncia il proprio voto favorevole al conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea favorevolmente sul provvedimento.
Ciro FALANGA (FI) ribadisce altresì la propria contrarietà alla scelta di prevedere come obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione familiare. Sul punto invita il relatore a prestare maggiore attenzione al parere espresso dalla XII Commissione nella parte in cui pone come condizione la previsione che il ricorso al percorso di mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sull'opportunità di tale percorso. A tal proposito ritiene che una legge dello Stato non possa imporre ad un cittadino di ricorrere ad un percorso psicologico quale quello della mediazione, tra l'altro gestita da un soggetto la cui qualificazione professionale non è ancora chiarita da alcuna norma. Ricorda, infatti, di aver già sottolineato i rischi, ad esempio per la tutela della privacy, che potrebbero manifestarsi qualora ci si rivolga ad un soggetto, cosiddetto mediatore familiare, che non essendo inquadrato in alcun ordine professionale non è
 tenuto a seguire alcun obbligo di comportamento.
Ritiene inoltre non trascurabile l'aspetto economico-finanziario inerente all'introduzione della mediazione familiare obbligatoria potrebbe contribuire creare. In conclusione, pur sottolineando il lavoro straordinario svolto dal relatore e pur condividendo lo spirito del provvedimento, ribadisce il proprio voto contrario nell'ipotesi in cui venisse confermata l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione familiare.
Francesco BONITO (DS-U) evidenzia che in Commissione è emersa la convinzione dell'inadeguatezza del diritto di famiglia oggi vigente per far fronte e risolvere le nuove patologie della famiglia. Rileva altresì la condivisione da parte del suo gruppo della introduzione del principio di bigenitorialità, per far fronte a tali nuove situazioni e l'opportunità che l'affidamento condiviso sia l'anima e il cuore di nuova disciplina proposta.
In relazione alla mediazione familiare rileva che negli ultimi anni si è manifestata l'opportunità che i conflitti tra privati siano risolti al di fuori dell'ambito processuale e che pertanto sia opportuno che tale istituto sia applicato anche in relazione al diritto di famiglia sia pure senza prevedere dei percorsi obbligati..
Evidenzia poi che è da tutti sentita l'esigenza che i diritti dei minori siano considerati preminenti rispetto a quelli dei genitori.
Pur condividendo tutte queste priorità, tuttavia lo scontro che si è manifestato durante l'esame del provvedimento attiene al modo di soddisfare queste esigenze, in quanto quello proposto dal relatore risulta essere eccessivamente rigido. Evidenzia, infatti, che un'eccessiva rigidità in una materia così delicata quale quella in esame, rischia di essere inutile ed addirittura controproducente. I punti di dissenso con il relatore attengono soprattutto all'istituto della mediazione familiare, che concepita come obbligatoria, rischia di contraddire se stessa.
 Per queste considerazioni annuncia il voto contrario del proprio gruppo al conferimento del mandato al relatore di riferire in Aula favorevolmente sul provvedimento.
Maria BURANI PROCACCINI (FI) evidenzia che il provvedimento, pur avendo dato seguito a talune istanze, presenta ancora lacune. Rileva infatti che l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto con il provvedimento in esame, prevede che il giudice dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante facendo salvo «per quanto possibile» il diritto del minore.
Sottolineata l'esigenza di conferire centralità alla tutela dei minori quale linea ispiratrice del provvedimento, fa presente di aver già evidenziato nel corso della discussione presso la Commissione affari sociali, con riferimento alla disposizioni in tema di mediazione familiare, l'esigenza di prevedere una figura a tutela del fanciullo. Il testo in esame inoltre non prevede modalità di ascolto protetto del minore, secondo quanto invece previsto dalla Convenzione firmata a New York il 20 novembre 1989 su diritti dell'infanzia.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ricorda che la XI Commissione ha tenuto in altissima considerazione al proposta di legge in oggetto, alla quale ha dedicato un lungo ed approfondito esame. Ricorda altresì che a seguito di ampio dibattito la Commissione ha espresso un parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 4, in quanto è emerso a larga maggioranza un orientamento contrario all'istituto della mediazione familiare previsto da tale norma.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che il provvedimento in oggetto è all'esame della Commissione dal novembre del 2001 e che in questo periodo si è manifestata l'assoluta condivisione sulla necessità di introdurre l'istituto dell'affidamento condiviso, anche se nel merito sono emerse notevoli differenze circa le modalità di attuazione. In considerazione della complessità e della organicità della proposta di legge in esame, invita il relatore ad approfondire i temi ancora oggetto di contrasto al fine di licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia condiviso da ampie maggioranze.
Italico PERLINI (FI) nel condividere le osservazioni del presidente, soprattutto per quanto riguarda la condivisione emersa in Commissione sul principio della bigenitorialità e della necessità di un intervento legislativo in tal senso, invita il relatore e tutti i membri della Commissione ad intervenire in modo costruttivo al fine di migliorare il testo in vista dell'esame in Assemblea.
Gaetano PECORELLA, presidente in vista dell'imminente ripresa dei lavori parlamentari in Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.

 

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento
condiviso dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C.
1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C.
4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 1o febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in
considerazione della complessità e della organicità della proposta di
legge, essendo emerse notevoli differenze circa le modalità di
attuazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, aveva invitato
il relatore ad approfondire i temi ancora oggetto di contrasto al
fine di licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia
condiviso da ampie maggioranze.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, tiene a precisare che da parte del
relatore non c'è stata e non ci sarà per il seguito dell'esame
alcuna rigidità per quanto riguarda il contenuto del provvedimento,
in quanto esso ha per oggetto una materia che può essere disciplinata
sulla base di soluzioni tra loro alternative. In ogni caso si mostra
disponibile, se tale è l'orientamento prevalente della Commissione,
anche ad un eventuale eliminazione della obbligatorietà della
mediazione familiare, sopprimendo quindi il nuovo articolo 709-bis
del codice di procedura civile. Ricorda che la scelta di inserire nel
testo in esame la mediazione familiare è stata effettuata dopo aver
consultato rappresentati dei magistrati che si occupano di diritto di
famiglia. Ritiene che le critiche espresse da una parte
dell'avvocatura debbano essere lette come una preoccupazione degli
avvocati in relazione al loro ambito di competenza, che verrebbe
eroso a favore dei mediatori familiari. Si tratta di una
preoccupazione priva di fondamento, in quanto l'introduzione
dell'obbligo di mediazione non elimina la possibilità di un tentativo
di conciliazione da parte degli avvocati in sede di redazione del
progetto di affidamento condiviso. L'esito positivo di tale tentativo
renderebbe inutile il ricorso alla mediazione familiare. Ricorda che
negli ordinamenti che hanno già introdotto la mediazione familiare si
è ottenuta una notevole deflazione del carico processuale.
Peraltro invita a leggere attentamente il testo dell'articolo 709-bis
per rendersi conto che la mediazione è obbligatoria esclusivamente
come tentativo e non come pratica effettuazione in concreto. Del
resto le parti possono congiuntamente dichiarare di aver effettuato
il passaggio presso il centro di mediazione.
Comunque ribadisce che accetterà anche un eventuale soluzione volta
alla soppressione dell'articolo 709-bis, se così sarà orientata la
Commissione
, poiché l'eliminazione della mediazione familiare non
intacca l'impianto complessivo del provvedimento e in particolare
l'introduzione della «bigenitorialità» attraverso l'istituto
dell'affidamento condiviso dei figli.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che la riforma relativa
all'affidamento condiviso, per essere veramente efficace, debba
prevedere come istituto obbligatorio la mediazione familiare, anche a
tutela dell'interesse del minore. I Paesi che hanno introdotto tale
istituto hanno visto notevolmente ridotta la conflittualità dei
coniugi in sede giudiziaria, con notevoli benefici anche sul piano
sociale.
Non si intende introdurre la mediazione come istituto coercitivo,
invasivo degli ambiti familiari, al contrario si cerca di indirizzare
i coniugi verso la redazione di un progetto comune di affidamento
condiviso per una più compiuta tutela dei minori.
In conclusione ritiene che vada mantenuto l'articolo 709-bis poiché
la mediazione familiare appare necessaria per rendere incisiva la
riforma.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che la disponibilità del relatore ad
eventuali modifiche del testo appare contraddetta dalla mancata
volontà di recepire le condizioni previste nei pareri delle
Commissioni XI e XII.
Non è assolutamente corretta l'affermazione secondo la quale il testo
in esame non prevede l'obbligatorietà della mediazione familiare. In
realtà, secondo l'articolo 709-bis, le parti sono obbligate a
rivolgersi ai centri di mediazione. Ciò è grave non solamente perché
la mediazione familiare è un istituto che per sua natura non si
concilia con alcuna forma di rigidità, ma anche perché i centri
pubblici sul territorio sono insufficienti per far fronte alla mole
di lavoro che determinerà il provvedimento in esame. Sarà, quindi,
inevitabile fare ricorso a centri privati di mediazione, con
conseguente aggravio per le spese processuali delle parti.
Non è in discussione l'utilità in assoluto della mediazione
familiare, ma la burocratizzazione dell'istituto da parte del testo
unificato in esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia la disponibilità del
relatore circa una eventuale soppressione dell'articolo 709-bis del
codice di procedura civile.

Inoltre ritiene che per rendere più proficuo il seguito dei lavori
andrebbe chiarito se la questione della mediazione familiare
rappresenti l'unico punto discriminante o se al contrario ve ne siano
altri. In tal caso sarebbe meglio evidenziarli nella seduta odierna,
in modo da trovare possibili soluzioni.

Francesca MARTINI (LNFP), relatrice presso la XII Commissione sul
provvedimento in esame, evidenzia che nel parere espresso da tale
Commissione la condizione di cui alla lettera g) ha evidenziato
l'opportunità che la mediazione sia facoltativa e che sia introdotto
l'obbligo per il giudice di informare le parti sull'opportunità di
tale percorso. Concorda con l'onorevole Finocchiaro sul fatto che la
mediazione non può essere obbligatoria, in quanto altrimenti si
rischia di svuotarla di utilità e di ridurla ad un mero passaggio
burocratico.
Richiama anche la condizione di cui alla lettera b) del parere della
XII Commissione, evidenziando l'opportunità che il mantenimento in
forma diretta dei figli avvenga per capitoli di spesa.

Marcella LUCIDI (DS-U), al fine di sgomberare il campo da eventuali
equivoci, ribadendo quanto affermato dall'onorevole Bonito nella
precedente seduta, osserva che il proprio gruppo è favorevole
all'introduzione del principio di «bigenitorialità» e quindi
dell'affidamento condiviso ogni qual volta ciò sia possibile senza
ripercussioni negative per l'interesse dei figli minori.
Tuttavia le perplessità del suo gruppo riguardano anche questioni
diverse dalla obbligatorietà della mediazioni familiari che attengono
in alcuni casi anche le scelte in ordine all'attuazione di principi
condivisi nel merito. Ricordando quanto dichiarato dal
sottosegretario alla giustizia Jole Santelli in sede di discussione
in Assemblea della mozione a firma Mazzuca Poggiolini sulla
mediazione familiare, ritiene che bisogna evitare di trovare
soluzioni non idonee per risolvere obiettivi condivisi da tutti i
gruppi.
Ribadisce l'atteggiamento eccessivamente rigido del relatore e
ritiene che il testo non rappresenti uno strumento flessibile per
l'interprete, potendo adattarsi male ad alcuni casi concreti che la
pratica può rappresentare. Quindi, pur apprezzando l'istituto della
mediazione come possibilità di soluzione al di fuori del giudizio,
ritiene che il testo non realizzi nella maniera più idonea tale
obiettivo ma in realtà si limiti ad istituire il tentativo di
mediazione come passaggio meramente burocratico. Se non si è in grado
di rendere gratuito il servizio di mediazione non si può pensare di
sopperire a tale carenza di fondi addossando i costi della mediazione
sulle parti o concentrando le decisioni relative al progetto di
affidamento condiviso nella fase processuale.
Come affermato dalla XII Commissione, è opportuno mantenere
facoltativa la mediazione e limitarsi ad introdurre un obbligo di
informazione su tale possibilità da parte del giudice. Al contrario
il testo in esame rende il tentativo di mediazione un presupposto
processuale rendendo ancora più gravoso l'onere delle parti.
Riguardo al richiamo delle convenzioni internazionali al fine di
giustificare apoditticamente e in maniera assoluta l'introduzione
dell'affidamento condiviso dei figli ricorda che tali convenzioni,
pur ritenendo opportuna la continuità dei rapporti con entrambi i
genitori, precisano che ciò debba comunque avvenire rispettando il
superiore interesse del minore. Non è pertanto ammissibile
giustificare un regresso rispetto alla tutela offerta ai minori dal
nostro ordinamento sulla base della supposta necessità di recepire
previsioni delle convenzioni internazionali. Il provvedimento in
esame, con un impostazione meramente «difensiva», si limita a
prevedere che il progetto di affidamento condiviso non deve
pregiudicare il minore; al contrario sarebbe opportuno, con una
impostazione pro-attiva prevedere che il progetto debba salvaguardare
concretamente il superiore interesse del minore in tutte le sue
previsioni.
Ritiene che la previsione dell'assegno perequativo periodico
rappresenti un istituto rozzo, che regredisce rispetto all'assegno di
mantenimento ai sensi della normativa vigente, poiché il testo non
specifica quali debbano essere le finalità di utilizzo dell'assegno
perequativo. Pertanto l'eccessiva discrezionalità lasciata
all'interprete rischia di ridurre le garanzie per il minore.
Soffermandosi sull'articolo 3 ritiene che l'intervento sull'articolo
570 del codice penale determini una riduzione della soglia di tutela
del coniuge affidatario. Difatti, con tale modifica, il coniuge
affidatario non potrebbe immediatamente rivolgersi al giudice nel
caso del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento ma dovrebbe
attendere che non siano pagati tre assegni familiari. Ciò
vanificherebbe l'eventuale necessità di intervenire prontamente nel
caso di urgente bisogno del coniuge affidatario.
Per quanto riguarda invece l'articolo 4, ritiene ultroneo prevedere,
al comma 1, che la riforma si applichi anche nei casi in cui la
sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio sia già stata emessa, nei modi previsti dall'articolo 710
del codice di procedura civile. Al contrario ritiene che bisognerebbe
prevedere che il giudice applichi la riforma alle situazioni già
consolidate a condizione che ciò non stravolga l'equilibrio
psicologico e morale del minore. In sostanza la riforma, pur
potendosi applicare anche alle separazioni già in corso, dovrebbe
essere in tal caso adattata con ragionevolezza dal giudice. Sarebbe
quindi opportuno dettare al magistrato direttamente nel provvedimento
dei criteri di «salvaguardia» delle situazioni già in essere.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda che il Governo ha sempre
mostrato una notevole sensibilità nei confronti dell'introduzione
dell'affidamento condiviso e quindi del principio
della «bigenitorialità». Tuttavia, ribadisce quanto già espresso in
altre sedi relativamente alle perplessità sull'introduzione
dell'istituto della mediazione familiare come obbligatorio, sia a
causa della mancanza di sufficienti strutture sul territorio sia
perché occorrerebbe preventivamente stanziare apposite risorse
finanziarie, per evitare che l'iter del provvedimento sia poi frenato
con un parere contrario della Commissione bilancio.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda all'onorevole Lucidi che il
provvedimento già assume la tutela del minore come interesse
fondamentale. A tal proposito evidenzia come l'articolo 155, comma
secondo, dispone che il progetto di affidamento condiviso debba tener
conto del superiore interesse dei figli. Inoltre l'articolo 155-bis
prevede che il giudice possa disporre di non applicare l'affidamento
condiviso qualora ritenga che ne possa derivare pregiudizio al
minore.
Per quanto riguarda l'assegno perequativo di mantenimento ravvisa un
contrasto tra la posizione dell'onorevole Lucidi e quanto evidenziato
nel parere della XII Commissione. Difatti tale parere invitando a
temperare la previsione dell'assegno perequativo disponendo che il
giudice lo stabilisca solamente ove necessario (per evitare rendite
di posizione del coniuge affidatario), rende evidente la erroneità
dell'interpretazione dell'onorevole Lucidi secondo cui il testo
elimina l'istituto dell' assegno di mantenimento, riducendo la tutela
del coniuge affidatario. Peraltro la semplice lettura del testo rende
evidente come il primo criterio per la determinazione dell'assegno
perequativo periodico sia costituito dalle attuali esigenze del
minore.
Relativamente all'articolo 3, ricorda che è stato introdotto al
seguito dell'approvazione di un emendamento a firma dell'onorevole
Mantini, in modo da recepire un monito della Corte di Cassazione
volto ad introdurre nell'ordinamento parametri certi per la
consumazione del reato e quindi per la sua perseguibilità. Difatti
talvolta il giudice, con difformità di interpretazioni a seconda dei
casi, ha ritenuto non sussistere il reato anche nel caso di mancata
corresponsione dell'assegno di mantenimento per svariati mesi.
L'intento è quello di introdurre un quadro sanzionatorio tassativo
per tutelare più adeguatamente il coniuge più debole. A tal proposito
evidenzia come un altro strumento di tutela sia rappresentato dal
nuovo articolo 709-ter che prevede strumenti giudiziari in caso di
inadempienze o violazioni di uno dei coniugi alle previsioni del
progetto di affidamento condiviso. Precisa tuttavia che, nel caso in
cui la Commissione lo ritenga opportuno, sarebbe disponibile ad
accogliere eventuali modifiche correttive dell'articolo 3.
Soffermandosi sull'articolo 4 osserva che l'applicazione della
riforma anche alle situazioni già definite con sentenza appare
imprescindibile, altrimenti si rischierebbe di determinare ingiuste
disparità di trattamento. In ogni caso appaiono infondate le
preoccupazioni relative alla situazioni consolidate poiché
naturalmente sarà il magistrato a decidere con ragionevolezza nel
superiore interesse del minore.
Per quanto riguarda la mediazione familiare ricorda la sua proposta
di modifica del comma 2 dell'articolo 709-bis prevedendo dopo le
parole «di insuccesso» l'inserimento delle seguenti: «o decorso
infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza presentata al
centro di mediazione, ai sensi del primo comma». Con tale modifica si
darebbe certezza alla possibilità di presentare la domanda giudiziale
decorso un certo termine dalla presentazione dell'istanza di
mediazione e quindi apparirebbe ancora più chiaro il carattere non
obbligatorio dell'effettuazione della mediazione. A tal proposito,
per dimostrare il carattere non coercitivo della mediazione familiare
richiama l'articolo 155-sexies secondo cui il giudice può rinviare
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire
che i coniugi tentino una mediazione.
Tuttavia tiene a precisare che se la maggioranza della Commissione
fosse orientata per l'eliminazione dell'istituto della mediazione
familiare ciò non intaccherebbe l'impianto del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) condivide il suggerimento del relatore
sulla modifica dell'articolo 709-bis nel senso da lui indicato per
esplicitare la facoltatività della mediazione e quindi per rendere
più flessibile lo strumento in questione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che la modifica proposta dal relatore
non eliminerebbe l'obbligo del passaggio dal centro e quindi
confermerebbe l'onere finanziario che le parti devono sostenere per
poter instaurare il giudizio.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che la mediazione familiare non
sia pregiudiziale per l'impianto della riforma e che quindi si
potrebbe eliminare se fosse necessario per un più ampio consenso
sull'articolato del testo.
Relativamente all'articolo 3 ritiene che i rischi paventati
dall'onorevole Lucidi di circa un vuoto di tutela rappresentino più
che altro ipotesi di scuola, che assai raramente possono verificarsi
nella realtà. Ricorda che il modello dell'articolo 3 è stato mutuato
dalla legge francese, in proposito considerato una delle più
garantiste per il coniuge affidatario.
Per quanto riguarda l'articolo 4, premettendo che non si possa
applicare la riforma solamente alle separazioni pronunciate dopo
l'entrata in vigore del provvedimento, nello stesso tempo si rende
conto della necessita di valutare attentamente l'opportunità di
rivisitare situazioni già consolidate a seguito di precedenti
sentenze.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che l'attuale formulazione
dell'articolo 4 sia pienamente rispondente alle esigenze
dell'ordinamento. Non comprende le preoccupazioni relativamente alle
situazioni in essere poiché sarà il prudente apprezzamento del
giudice a stabilire in che termini la riforma potrà riguardare le
sentenze già pronunciate. Ritornando sulla questione della mediazione
familiare ribadisce la necessità di non sopprimere l'articolo 709-bis
poiché ciò ridurrebbe notevolmente la portata innovativa della
riforma.
Non comprende peraltro le preoccupazioni relative alla copertura
finanziaria del provvedimento, poiché le risorse necessarie
potrebbero essere stanziate in un secondo momento durante l'esame
presso il Senato o eventualmente anche in sede di legge finanziaria.

Francesca MARTINI (LNFP) non condivide le osservazioni dell'onorevole
Mazzuca Poggiolini sull'opportunità di «forzare» i coniugi ad
effettuare un tentativo di mediazione. A tal proposito ribadisce
l'opportunità di recepire la condizione contenuta nel parere della
Commissione XII volta a mantenere il carattere facoltativo della
mediazione e a prevedere che il giudice debba obbligatoriamente
informare le parti sulla utilità di tale percorso.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) ritiene che il testo non tuteli
efficacemente l'interesse dei minori, al contrario di quanto
affermato dal relatore, e che nel giudizio di separazione sia
opportuna la nomina di un difensore del minore che si contrapponga
agli avvocati dei coniugi, in modo da poter tutelare completamente in
sede giudiziaria l'interesse del minore ed evitare che un eventuale
accordo dei coniugi possa essere lesivo proprio della posizione dei
figli. Per quanto riguarda la proposta del relatore sulla modifica
all'articolo 709-bis in modo da rendere più chiara la natura
facoltativa della mediazione ritiene che andrebbe valutata con
notevole attenzione e che quindi potrebbe costituire una valida
soluzione di compromesso.

Carolina LUSSANA (LNFP) esprime riserve sull'istituto della
mediazione obbligatoria, anche per le ricadute negative in termini di
spese processuali per i coniugi. Apprezza a tal proposito il rilievo
contenuto nel parere della XII Commissione volto a prevedere
esclusivamente l'obbligo del giudice di informazione sulla
possibilità di tale soluzione. Al contrario non ritiene che la
proposta dell'onorevole relativa alla modifica dell'articolo 709-bis
per rendere più evidente la facoltatività possa raggiungere veramente
tale scopo, rischiando di introdurre un ulteriore adempimento
procedurale che rende ancora più gravosa la posizione delle parti. Si
potrebbe invece stabilire per il giudice l'obbligo di invitare le
parti a rivolgersi ad un centro di mediazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione delle posizioni
emerse nel dibattito odierno, ribadisce di non avere alcuna
preclusione ad introdurre nel testo una esplicita previsione della
facoltatività della mediazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della complessività
delle questioni affrontate e della varietà delle soluzioni proposte,
ritiene opportuno che la Commissione si esprima specificatamente sui
principi che dovrebbero regolare le questioni principali relative al
testo in esame. Una volta raggiunta una condivisione sul testo, si
potrà poi conferire il mandato al relatore di riferire in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.


Martedì 8 febbraio 2005.

Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato svolto un ulteriore approfondimento su alcune questioni problematiche evidenziate dai pareri delle Commissioni XI e XII, in particolare sull'istituto della mediazione familiare.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, alla luce delle osservazioni delle sedute precedenti, ritiene che si possa accedere alla richiesta di soppressione, all'articolo 2 del provvedimento, del nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile relativo alla mediazione familiare, anche per recepire le richieste in tal senso delle Commissioni XI e XII. Pertanto presenta l'emendamento 2.50 (vedi allegato).
Evidenzia che la necessità di rendere possibile una soluzione stragiudiziale del conflitto tra i coniugi è comunque garantita dall'ultimo comma dell'articolo 155-sexsies che prevede la possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi alla separazione per consentire che i coniugi tentino una mediazione per raggiungere un accordo.
Tiene ad evidenziare comunque che l'eliminazione dell'articolo relativo alla mediazione familiare non incide sulla funzionalità dell'impianto del provvedimento.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) premette che la posizione del proprio gruppo non è contraria alla mediazione familiare, ritenendo al contrario che essa debba essere incentivata e qualificata. Al contrario le perplessità sono incentrate sulla configurazione della mediazione nel testo all'esame, poiché la mediazione familiare appare connotata nel provvedimento da un'eccessiva burocratizzazione oltre ad apparire snaturata dalla obbligatorietà del passaggio dal centro di mediazione prima di poter adire il giudice.
Pur giudicando favorevolmente la proposta soppressione della obbligatorietà della mediazione familiare, preannuncia la presentazione di proposte emendative in Assemblea volte a fissare alcuni requisiti di affidabilità di cui devono essere in possesso i centri di mediazione familiari, eventualmente prevedendosi un loro accreditamento da parte delle istituzioni pubbliche.
Oltre alla questione della mediazione familiare ritiene che permangono perplessità su altre parti del testo, che appare connotato da una filosofia «adultocentrica», senza una adeguata tutela delle garanzie e dei diritti dei minori, anche dopo l'accoglimento di alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo.
Per esempio non ritiene sufficiente la previsione di cui all'articolo 155-bis secondo cui il giudice può non applicare l'affidamento condiviso qualora possa derivarne un pregiudizio per il minore. Al contrario andrebbe adottata un'ottica speculare e quindi l'affidamento condiviso dovrebbe essere deciso dal giudice ogni volta che possa essere più vantaggioso per il minore nel caso concreto.
Invita inoltre a considerare che appare eccessivamente gravosa la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 155-bis per l'esclusione di uno dei genitori dall'affidamento dei figli, essendo richiesta un'istanza di parte volta a provare che dall'affidamento anche all'altro genitore potrebbe derivare un danno al minore. Meglio prevenire il danno che doverlo constatare a posteriori.
Soffermandosi sull'articolo 4 ribadisce le perplessità sulla applicabilità della riforma ai casi già definiti con sentenza. Ritiene che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di incidere su situazioni ormai consolidate, con effetti destabilizzanti per l'equilibrio del minore.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore ritiene che il testo, prevedendo il mantenimento diretto e quindi riducendo l'ambito dell'assegno di mantenimento, determini una riduzione delle garanzie relative al benessere e al tenore di vita del minore. Pur comprendendo la legittima esigenza di ciascuno dei genitori a mantenere un contatto diretto con il figlio anche tramite il mantenimento diretto, ritiene che vada individuata una soluzione che contemperi tale esigenza con la necessità di garantire certezza economica ed evitare un pregiudizio al tenore di vita posseduto dal minore prima della separazione.
Lamenta il fatto che il relatore non abbia mostrato sufficiente sensibilità all'accoglimento dei rilievi contenuti nel parere della XII Commissione. In particolare ritiene che vada accolta la condizione sulla necessità che, nell'assegnazione della casa familiare, vada individuato come criterio prioritario la necessità di assicurare la stabilità della residenza del minore.
Rifiuta la tesi secondo cui la contrarietà alle singole scelte del provvedimento in esame implichi anche la contrarietà all'istituto dell'affidamento condiviso e al principio della bigenitorialità. Certamente va salvaguardato tale principio, ma le soluzioni non devono pregiudicare l'interesse e i diritti dello stesso minore.
Preannuncia quindi una serie di emendamenti volti a modificare il testo nel senso prospettato dalle sue osservazioni.
In conclusione, per tali motivi, preannuncia un voto contrario al conferimento del mandato al relatore sul testo in esame.

Giuliano PISAPIA (RC) esprime un apprezzamento sulla disponibilità del relatore relativa alla soppressione dell'articolo 709-bis del codice di procedura penale previsto dal testo per introdurre l'istituto della mediazione familiare in forma obbligatoria.
In ogni caso ritiene che potrebbero apportarsi ulteriori modifiche al testo in modo da rendere la mediazione familiare sempre più praticabile ed efficace come forma di prevenzione del contenzioso e di soluzione dei conflitti, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto.

 Ciro FALANGA (FI) apprezzando al disponibilità del relatore alla eliminazione della obbligatorietà della mediazione familiare, invita a soffermarsi su alcune questioni problematiche poste dall'articolo 155-ter del codice civile con riferimento alla trascrivibilità ed opponibilità a terzi dell'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario. Ritiene che tale disposizione, oltre ad essere discutibile sul piano della legittimità costituzionale, nel merito determina una indebita compressione del diritto di proprietà. Ricorda che ai sensi della normativa vigente il coniuge proprietario può cedere l'immobile liberamente e l'acquirente non può vedersi opporre il diritto di abitazione dal coniuge affidatario. Comunque quest'ultimo viene tutelato con la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento conseguente alla perdita della disponibilità della casa familiare.

Erminia MAZZONI (UDC), pur comprendendo la disponibilità del relatore alla soppressione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile, in modo da facilitare l'ulteriore iter del provvedimento, non concorda nel merito sulla eliminazione dell'istituto della mediazione familiare come adempimento obbligatorio per poter accedere alla fase giurisdizionale. Ritiene quindi che la riforma volta ad introdurre l'affidamento condiviso potrebbe perdere di incisività una volta eliminato l'istituto della mediazione familiare, volto a rendere possibile la soluzione dei conflitti in una fase precedente al giudizio con il supporto di personale preparato per facilitare i coniugi nella preparazione di un progetto condiviso relativo all'affidamento dei figli.
In ogni caso, anche se si dovesse sopprimere il nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile, poiché ciò non pregiudicherebbe l'impianto del provvedimento, a nome del proprio gruppo preannuncia un voto favorevole.

Italico PERLINI (FI) a nome del proprio gruppo preannuncia un voto favorevole, auspicando che si arrivi quanto prima all'approvazione finale del provvedimento.

Carolina LUSSANA (LNFP) preannuncia un voto favorevole a nome del proprio gruppo, ringraziando il relatore per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento. Tuttavia ritiene che andrebbe individuata una soluzione, per quanto riguarda la mediazione familiare sulla falsariga di quanto è previsto nell'ambito del processo del lavoro. In particolare si dovrebbe introdurre un tentativo di conciliazione con l'assistenza delle associazioni che operano nel settore, senza però incidere sulla possibilità di adire il giudice.
Per quanto riguarda l'articolo 3, ritiene che bisognerebbe ulteriormente riflettere sull'opportunità di affrontare questioni attinenti al diritto penale nell'ambito di un provvedimento che si occupa prevalentemente di modifiche al codice civile relative all'affidamento dei figli. In ogni caso ritiene di concordare nel merito sulla esigenza sottesa all'introduzione di un limite oltre il quale si configura una responsabilità penale del coniuge per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia che l'articolo 3, nel richiamare l'articolo 570 del codice penale, non precisa se si riferisca alla fattispecie del comma 1 o invece a quella del comma 2.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro relativo al provvedimento, auspica per il prosieguo dell'esame la più ampia convergenza possibile su un provvedimento di notevole rilevanza sul piano sociale. Nel merito concorda sulla richiesta dell'onorevole Magnolfi di rendere più centrale la posizione del minore nell'ambito delle scelte relative al progetto di affidamento condiviso.
Invita il relatore ad operare per giungere ad un provvedimento che raccolga il consenso anche dei gruppi di opposizione.
Soffermandosi sull'articolo 4 ritiene che andrebbe evitata un'applicazione automatica della riforma alle situazione che siano già state definite con sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio. Pertanto nell'ambito dell'esame in Assemblea potrebbe individuarsi una formulazione volta a evitare un impatto negativo sulle situazioni già consolidate, con particolare attenzione agli interessi del minore.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 e l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore. Quindi delibera di conferire mandato al relatore onorevole Paniz di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 66 ed abbinate, così come risultante dall'esame degli emendamenti. Delibera altresì di richiedere ad essere autorizzata a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

 


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