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II Commissione - Resoconto di martedì 1° febbraio 2005
Nuove norme in
materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso
dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268
Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi,
C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione
prosegue l'esame rinviato il 15 settembre 2004.
Gaetano
PECORELLA, presidente, avverte che le Commissioni I, V, XI e
XII hanno espresso il parere di competenza sul testo
unificato in esame.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che sia opportuno
accogliere la condizione contenuta nel parere della
Commissione Bilancio, volta a precisare che dal
provvedimento non debbano derivare nuovi oneri per la
finanza pubblica. A tal fine presenta l'articolo aggiuntivo
4.050 (vedi allegato 3).
Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore se vi sia
completa compatibilità della previsione dell'invarianza
degli oneri per la finanza pubblica con la previsione del
provvedimento relativa alla obbligatorietà dell'esperimento
del tentativo di mediazione.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda che, rispetto alla
prassi odierna, la previsione dell'obbligatorietà del
tentativo di mediazione sostanzialmente non comporta un
aggravio di costi neanche per le parti, poiché il giudice,
nei casi di rilevante conflittualità, è solito dare
incarico ad un consulente d'ufficio. In tal caso l'onere
finanziario rimane a carico delle parti, secondo un'equa
suddivisione e senza comportare oneri per la finanza
pubblica. Ricorda inoltre come un meccanismo di mediazione
obbligatoria sia già previsto in altri ordinamenti con
risultati positivi in termini di effetti deflativi sui
giudizi instaurati.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) contesta l'affermazione
secondo cui già oggi, per prassi, il giudice inviti le
parti a rivolgersi ad un mediatore familiare o comunque,
come affermato dal relatore, nomini un consulente d'ufficio
allo stesso scopo. Invita a considerare come il
provvedimento prevede il tentativo di mediazione come un
obbligo preliminare per poter avviare il giudizio di
separazione. Pertanto si introduce una novità non
trascurabile che rende più gravosa la situazione delle
parti e le obbliga ad ulteriore fase extragiudiziale con
ricadute negative dal punto di vista delle spese
processuali. Difatti, se si precisa che il provvedimento non
determina nuovi oneri per la finanza pubblica, è da
desumere che il compenso del centro di mediazione debba
essere posto a carico delle parti, come peraltro affermato
dallo stesso relatore.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce di ritenere per il
momento di recepire solamente la condizione della
Commissione bilancio e di rinviare l'eventuale recepimento
dei rilievi posti dalle altre Commissioni in occasione
dell'esame dell'Assemblea.
Soffermandosi sul parere della Commissione XII, evidenzia
relativamente alla condizione di cui alla lettera c) che già
il testo approvato prevede che l'assegno perequativo debba
essere corrisposto solo se necessario, al fine di
riequilibrare la posizione dei coniugi. Inoltre ritiene che
la posizione del coniuge affidatario venga meglio tutelata
con il nuovo quarto comma dell'articolo 155 rispetto alla
vigente disciplina del codice civile. Tiene inoltre a
sottolineare che la nuova formulazione dell'articolo 155
prevista dal provvedimento, estendendo la possibilità di
indagine patrimoniale con riferimento anche alla situazione
di terzi, tutela in maniera più completa la posizione dello
stesso coniuge affidatario.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), soffermandosi sul parere
della Commissione XI, evidenzia la condizione volta a
sopprimere, nell'articolo
2, l
'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione
familiare, in caso di disaccordo nella fase di elaborazione
del progetto condiviso. Peraltro anche nel parere della
Commissione XII, alla lettera g), si osserva che il ricorso
al percorso di mediazione familiare debba essere
facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di
informare le parti sulla opportunità di tale percorso.
Ritiene inoltre che il parere della Commissione XII offra
altri spunti assai interessanti, che sarebbe doveroso
considerare adeguatamente già in sede referente prima di
concludere
l'esame. Appare infatti eccessivo ritenere, come affermato
dal relatore, che nessuno dei rilievi possa essere accolto
in Commissione prima della conclusione dell'esame.
Ritiene di particolare importanza, concordando nel merito, i
rilievi di cui alla lettera d) relativi all'opportunità di
precisare che, nel progetto di affidamento condiviso,
andrebbero stabiliti i tempi e le modalità con cui ciascun
genitore debba prendersi cura dei figli; alla lettera e),
secondo cui andrebbe specificato che il giudice debba avere
come criterio per l'assegnazione della casa familiare
l'interesse del minore alla stabilità della residenza.
Pertanto ritiene che questi ed altri rilievi vadano
affrontati ed approfonditi in maniera adeguata in modo da
valutare nella maniera più ragionevole l'opportunità di
eventuali modifiche rispetto al testo del provvedimento.
Per quanto riguarda le modalità del lavoro della
Commissione sul provvedimento in esame afferma che una
minore rigidità da parte del relatore avrebbe certamente
contribuito a pervenire ad un testo più largamente
condiviso e quindi avrebbe facilitato l'iter del
provvedimento. Precisa di non contestare la validità dei
principi sui si fonda il provvedimento, in particolare la «bigenitorialità»
e l'affidamento condiviso dei figli, ma di non concordare
sulle modalità concrete con cui sono stati attuati tali
principi.
Ciro FALANGA (FI) ritiene degne di accoglimento le
condizioni delle Commissioni XI e XII volte ad eliminare
l'obbligatorietà della mediazione familiare. È vero che
nel testo non si prevede l'obbligatorietà dell'esperimento
effettivo del tentativo di mediazione, ma appare illogico
introdurre come presupposto processuale per proporre il
giudizio di separazione la presentazione di una domanda di
mediazione che appare un adempimento meramente burocratico
che determina un allungamento dei termini per la fissazione
della prima udienza di comparizione delle parti. A tal
proposito invita a riflettere sul fatto che è necessario
intervenire quanto prima possibile per regolamentare
l'affidamento dei figli e i rapporti economici tra i coniugi
per quanto riguarda l'assegno di mantenimento; tuttavia già
oggi passano circa quattro mesi, in media, dalla
presentazione dell'istanza di separazione fino al momento
della fissazione della prima udienza davanti al giudice
istruttore. La previsione
dell'obbligo della richiesta di un tentativo di
mediazione familiare determinerebbe un ulteriore
differimento di altri due mesi circa per la fissazione della
prima udienza del giudizio di separazione.
Evidenzia inoltre che sul territorio, non essendoci
strutture pubbliche per la mediazione sufficienti alle
richieste che sarebbero determinate dell'entrata in vigore
dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, sarebbe
necessario rivolgersi a centri privati con ulteriori oneri
per i coniugi.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, preliminarmente contesta
l'affermazione dell'onorevole Magnolfi secondo cui sin
dall'inizio ci sia stata una sostanziale condivisione
relativamente ai principi portanti del provvedimento, ed in
aprticolare a quello di «bigenitorialità». Evidenzia al
contrario come nella prima fase della discussione del
provvediemento ci sia stata una netta contrapposizione
proprio sull'articolo 1, che introduce e definisce i
principi del provvedimento. In considerazione delle
perplessità emerse nella odierna seduta, ritiene opportuno
soffermarsi in maniera più dettagliata sul contenuto dei
singoli pareri.
Per quanto riguarda il parere della I Commissione ritiene
fondata, al fine di maggiore chiarificazione, l'osservazione
di cui alla lettera a) relativa all'opportunità di
eliminare il richiamo all'istituto del divorzio nel
novellare l'articolo 155 del codice civile. Relativamente
all'osservazione di cui alla lettera b) ritiene di non poter
condividere il suo contenuto poiché l'estensione
dell'applicazione del provvedimento «ai figli dei genitori
non coniugati» comprende anche l'ipotesi dell'annullamento
del matrimonio.
Infine, per
quanto riguarda l'ultima osservazione della Commissione
affari costituzionali, afferma che invece tutte le
disposizioni innovative recate dal provvedimento sono
applicabili anche «ai figli di genitori non coniugati» e
che è necessario che per tali soggetti si regolamenti non
solo l'esercizio delle potestà genitoriali ma anche
l'affidamento dei figli.
Ravvisa un certo contrasto tra il contenuto dei pareri delle
Commissioni XI e XII, sia per quanto riguarda
l'interpretazione del contenuto del provvedimento, sia per
quanto riguarda la valutazione della filosofia su cui esso
si basa.
In particolare ritiene che
la XII Commissione
abbia compreso il vero scopo del provvedimento, giudicando
apprezzabile la coerenza con la quale è stato perseguito il
principio della bigenitorialità, le numerose scelte operate
per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento
di accordi, favorendo la mediazione familiare. Ritiene che
tali considerazioni siano in palese disaccordo con quanto
invece affermato nelle premesse del parere della Commissione
XI.
Per quanto riguarda più approfonditamente il contenuto del
parere della Commissione XI afferma che la finalità
rappresentata può essere utilmente raggiunta con
l'accoglimento di un emendamento del relatore, già proposto
infruttuosamente in Commissione, volto ad inserire,
all'articolo 2, comma 1, capoverso «709-bis», dopo le
parole «di insuccesso» le seguenti: «o decorso
infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza
presentata al centro di mediazione, ai sensi del primo comma».
In particolare con tale modifica si darebbe certezza alla
possibilità di presentare la domanda giudiziale decorso un
certo termine dalla presentazione dell'istanza di
mediazione. Invita inoltre a considerare che il tentativo
obbligatorio di mediazione determinerebbe notevoli effetti
deflattivi sui giudizi proposti, con la conseguente
probabile riduzione del termine che intercorre dalla
proposizione della domanda di separazione alla fissazione
della prima udienza di comparizione.
Tiene inoltre a precisare che le esperienze dei Paesi in cui
è stato introdotto il tentativo obbligatorio di mediazione
(per esempio
la Norvegia
e
la Germania
), confermano la proficuità per una rilevante deflazione
dei contenziosi giudiziari. Del resto già oggi il giudice
dispone frequentemente, nei casi di conflittualità
rilevante, una consulenza d'ufficio volta ad una mediazione
tra le parti, come già detto sopra più approfonditamente.
Ritiene che debba essere inserita direttamente nella legge
una previsione volta ad indicare ai genitori che si separano
una via di soluzione dei conflitti, in modo da tutelare
adeguatamente i figli. Conseguentemente i coniugi dovrebbero
cogliere tale opportunità in modo da pervenire ad una
soluzione preventiva rispetto al giudizio.
Soffermandosi sul parere della XI Commissione tiene ad
evidenziare che la previsione normativa relativa
all'obbligatorietà del tentativo di mediazione non
sminuisce il ruolo degli avvocati , che si pone su un piano
nettamente differente e che possono autonomamente esperire
un'attività di conciliazione, che se si conclude in maniera
positiva, elimina integralmente la necessità del tentativo
di mediazione presso un centro autorizzato, pervenendo
direttamente all'elaborazione condivisa di un progetto di
affidamento.
Relativamente alle perplessità sulla obbligatorietà della
mediazione, che determinerebbe secondo alcuni l'instaurarsi
di un proficuo giro di affari per i centri privati di
mediazione, risponde che in realtà le parti possono rendere
concorde dichiarazione circa il passaggio dal centro di
mediazione e che tali preoccupazioni sarebbero completamente
fugate se si approvasse la proposta di modifica da lui prima
suggerita sulla possibilità di adire il giudice decorso
infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza al
centro di mediazione.
Osserva inoltre come il provvedimento salvaguardi tutti i
casi di urgenza per cui si rende necessario poter adire il
giudice immediatamente senza alcun tentativo preliminare di
mediazione.
Per quanto
riguarda i singoli rilievi della XII Commissione,
soffermandosi in primo luogo sulla lettera a), ritiene che
sia opportuno confermare che le decisioni principali siano
assunte congiuntamente solo «ove possibile», poiché
potrebbero verificarsi situazioni in cui, anche per la
distanza tra i coniugi, non può pervenirsi ad una decisione
condivisa.
La condizione di cui alla lettera b) appare condivisibile
nel merito e potrebbe essere recepita durante l'esame in
Assemblea.
La condizione di cui alla lettera c), come già accennato,
rende evidente come il provvedimento tuteli adeguatamente la
posizione del coniuge affidatario prevedendo la possibilità
di un assegno perequativo. Appare pertanto infondata
l'obiezione di aver eliminato rispetto alla normativa
vigente l'assegno di mantenimento. Ritiene inoltre possibile
l'accoglimento della condizione di cui alla lettera d) anche
se la formulazione attuale dell'articolo 155 novellato già
esplicita, nei primi due commi, che il progetto debba avere
come vincolo imprescindibile l'interesse dei figli.
La condizione di cui alla lettera f) appare di carattere
meramente formale, tuttavia non sarebbe contrario ad una sua
eventuale trasposizione nel testo.
L'esigenza sottesa alla condizione di cui alla lettera g) è
gia tenuta in considerazione dal testo, tuttavia si potrebbe
pensare ad una eventuale modifica che espliciti la
possibilità di ricorrere al giudice dopo che sia trascorso
un certo termine dalla presentazione infruttuosa
dell'istanza di mediazione.
Per quanto riguarda la lettera h) evidenzia come già nella
prassi corrente il consulente d'ufficio venga nominato
discrezionalmente dal giudice senza che questi debba
attenersi a degli standard particolari di qualità. Pertanto
non comprende l'esigenza di introdurre tale uniformità sul
territorio nazionale per i centri privati accreditati.
La precisazione di cui alla condizione della lettera i)
appare inutile, tuttavia non sarebbe contrario ad un suo
eventuale inserimento.
Infine esprime contrarietà rispetto al recepimento
dell'ultima condizione poiché l'articolo 3 intende tutelare
maggiormente il coniuge affidatario introducendo una soglia
di perseguibilità penale.
Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della
complessità del dibattito della seduta odierna in cui sono
stati sollevati nuovamente perplessità su alcuni nodi
problematici del provvedimento, ritiene che sia opportuno
che
la Commissioni
continui a soffermarsi sui rilievi posti dalle Commissioni
competenti in sede consultiva. Dopo aver rilevato che
l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea
non è ancora imminente, essendo iscritto il provvedimento
nel programma di marzo, evidenzia come
la Commissione
abbia ancora la possibilità di pervenire ad un testo che
sia condiviso almeno in relazione alle questioni
fondamentali. Occorre evitare di rinviare la soluzione di
queste al momento dell'esame in Assemblea.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rileva che il gruppo della
Margherita si è da sempre dimostrato favorevole alla
proposta di legge in esame che presenta quale punto cardine
e qualificante il principio della bigenitorialità. Rileva
altresì lo sforzo straordinario e competente mostrato dal
relatore affinché venisse predisposto un testo condiviso da
tutti.
Ritiene altresì che il testo elaborato dimostra un
oggettivo equilibrio ed un impianto chiaro e coerente
nell'introdurre una rivisitazione dei modelli oggi esistenti
in materia di affidamento dei minori in caso di separazione
dei genitori.
Evidenzia l'importanza di aver previsto che il progetto di
affidamento condiviso debba essere allegato alla domanda di
separazione poiché in tal modo si spinge la coppia a
trovare una organizzazione comune per l'interesse dei figli
minori.
Rileva inoltre
che nella scelta della residenza familiare l'interesse dei
minori è già presente in maniera chiara nel testo che si
sta per licenziare.
Evidenzia altresì che notevoli sono stati i miglioramenti
per la definizione del mantenimento diretto dei figli
minori, che è stato reso più equilibrato ed articolato.
In relazione all'istituto della mediazione familiare, pur
ricordando i dubbi espressi in relazione all'obbligatorietà
dell'esperimento del relativo tentativo per i rischi di
burocratizzazione e di allungamento dei tempi della
separazione, ritiene tuttavia che sia evidente il vantaggio
deflativo delle controversie che potrebbe realizzarsi.
Ricorda infine il lungo sforzo di mediazione operato in
Commissione, grazie al quale si è prodotto un testo
sicuramente perfettibile, ma che comunque risulta già
essere organico e razionale. Per tutte queste considerazioni
annuncia il proprio voto favorevole al conferimento del
mandato al relatore per riferire in Assemblea favorevolmente
sul provvedimento.
Ciro FALANGA (FI) ribadisce altresì la propria contrarietà
alla scelta di prevedere come obbligatorio l'esperimento del
tentativo di mediazione familiare. Sul punto invita il
relatore a prestare maggiore attenzione al parere espresso
dalla XII Commissione nella parte in cui pone come
condizione la previsione che il ricorso al percorso di
mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando
l'obbligo per il giudice di informare le parti
sull'opportunità di tale percorso. A tal proposito ritiene
che una legge dello Stato non possa imporre ad un cittadino
di ricorrere ad un percorso psicologico quale quello della
mediazione, tra l'altro gestita da un soggetto la cui
qualificazione professionale non è ancora chiarita da
alcuna norma. Ricorda, infatti, di aver già sottolineato i
rischi, ad esempio per la tutela della privacy, che
potrebbero manifestarsi qualora ci si rivolga ad un
soggetto, cosiddetto mediatore familiare, che non essendo
inquadrato in alcun ordine professionale non è
tenuto a seguire alcun obbligo di comportamento.
Ritiene inoltre non trascurabile l'aspetto
economico-finanziario inerente all'introduzione della
mediazione familiare obbligatoria potrebbe contribuire
creare. In conclusione, pur sottolineando il lavoro
straordinario svolto dal relatore e pur condividendo lo
spirito del provvedimento, ribadisce il proprio voto
contrario nell'ipotesi in cui venisse confermata
l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione
familiare.
Francesco BONITO (DS-U) evidenzia che in Commissione è
emersa la convinzione dell'inadeguatezza del diritto di
famiglia oggi vigente per far fronte e risolvere le nuove
patologie della famiglia. Rileva altresì la condivisione da
parte del suo gruppo della introduzione del principio di
bigenitorialità, per far fronte a tali nuove situazioni e
l'opportunità che l'affidamento condiviso sia l'anima e il
cuore di nuova disciplina proposta.
In relazione alla mediazione familiare rileva che negli
ultimi anni si è manifestata l'opportunità che i conflitti
tra privati siano risolti al di fuori dell'ambito
processuale e che pertanto sia opportuno che tale istituto
sia applicato anche in relazione al diritto di famiglia sia
pure senza prevedere dei percorsi obbligati..
Evidenzia poi che è da tutti sentita l'esigenza che i
diritti dei minori siano considerati preminenti rispetto a
quelli dei genitori.
Pur condividendo tutte queste priorità, tuttavia lo scontro
che si è manifestato durante l'esame del provvedimento
attiene al modo di soddisfare queste esigenze, in quanto
quello proposto dal relatore risulta essere eccessivamente
rigido. Evidenzia, infatti, che un'eccessiva rigidità in
una materia così delicata quale quella in esame, rischia di
essere inutile ed addirittura controproducente. I punti di
dissenso con il relatore attengono soprattutto all'istituto
della mediazione familiare, che concepita come obbligatoria,
rischia di contraddire se stessa.
Per queste
considerazioni annuncia il voto contrario del proprio gruppo
al conferimento del mandato al relatore di riferire in Aula
favorevolmente sul provvedimento.
Maria BURANI PROCACCINI (FI) evidenzia che il provvedimento,
pur avendo dato seguito a talune istanze, presenta ancora
lacune. Rileva infatti che l'articolo 155-bis del codice
civile, introdotto con il provvedimento in esame, prevede
che il giudice dispone l'affidamento esclusivo al genitore
istante facendo salvo «per quanto possibile» il diritto
del minore.
Sottolineata l'esigenza di conferire centralità alla tutela
dei minori quale linea ispiratrice del provvedimento, fa
presente di aver già evidenziato nel corso della
discussione presso
la Commissione
affari sociali, con riferimento alla disposizioni in tema di
mediazione familiare, l'esigenza di prevedere una figura a
tutela del fanciullo. Il testo in esame inoltre non prevede
modalità di ascolto protetto del minore, secondo quanto
invece previsto dalla Convenzione firmata a New York il 20
novembre 1989 su diritti dell'infanzia.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ricorda che
la XI Commissione
ha tenuto in altissima considerazione al proposta di legge
in oggetto, alla quale ha dedicato un lungo ed approfondito
esame. Ricorda altresì che a seguito di ampio dibattito
la Commissione
ha espresso un parere favorevole a condizione che sia
soppresso l'articolo
4, in
quanto è emerso a larga maggioranza un orientamento
contrario all'istituto della mediazione familiare previsto
da tale norma.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che il provvedimento
in oggetto è all'esame della Commissione dal novembre del
2001 e che in questo periodo si è manifestata l'assoluta
condivisione sulla necessità di introdurre l'istituto
dell'affidamento condiviso, anche se nel merito sono emerse
notevoli differenze circa le modalità di attuazione. In
considerazione della complessità e della organicità della
proposta di legge in esame, invita il relatore ad
approfondire i temi ancora oggetto di contrasto al fine di
licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia
condiviso da ampie maggioranze.
Italico PERLINI (FI) nel condividere le osservazioni del
presidente, soprattutto per quanto riguarda la condivisione
emersa in Commissione sul principio della bigenitorialità e
della necessità di un intervento legislativo in tal senso,
invita il relatore e tutti i membri della Commissione ad
intervenire in modo costruttivo al fine di migliorare il
testo in vista dell'esame in Assemblea.
Gaetano PECORELLA, presidente in vista dell'imminente
ripresa dei lavori parlamentari in Assemblea, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e
affidamento
condiviso dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268
Trantino, C.
1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576
Mantini, C.
4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione
prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 1o febbraio 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta di
ieri, in
considerazione della complessità e della organicità della
proposta di
legge, essendo emerse notevoli differenze circa le modalità
di
attuazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, aveva
invitato
il relatore ad approfondire i temi ancora oggetto di
contrasto al
fine di licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia
condiviso da ampie maggioranze.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, tiene a precisare che da
parte del
relatore non c'è stata e non ci sarà per il seguito
dell'esame
alcuna rigidità per quanto riguarda il contenuto del
provvedimento,
in quanto esso ha per oggetto una materia che può essere
disciplinata
sulla base di soluzioni tra loro alternative. In ogni caso
si mostra
disponibile, se tale è l'orientamento prevalente della
Commissione,
anche ad un eventuale eliminazione della obbligatorietà
della
mediazione familiare, sopprimendo quindi il nuovo articolo
709-bis
del codice di procedura civile. Ricorda che la scelta di
inserire nel
testo in esame la mediazione familiare è stata effettuata
dopo aver
consultato rappresentati dei magistrati che si occupano di
diritto di
famiglia. Ritiene che le critiche espresse da una parte
dell'avvocatura debbano essere lette come una preoccupazione
degli
avvocati in relazione al loro ambito di competenza, che
verrebbe
eroso a favore dei mediatori familiari. Si tratta di una
preoccupazione priva di fondamento, in quanto l'introduzione
dell'obbligo di mediazione non elimina la possibilità di un
tentativo
di conciliazione da parte degli avvocati in sede di
redazione del
progetto di affidamento condiviso. L'esito positivo di tale
tentativo
renderebbe inutile il ricorso alla mediazione familiare.
Ricorda che
negli ordinamenti che hanno già introdotto la mediazione
familiare si
è ottenuta una notevole deflazione del carico processuale.
Peraltro invita a leggere attentamente il testo
dell'articolo 709-bis
per rendersi conto che la mediazione è obbligatoria
esclusivamente
come tentativo e non come pratica effettuazione in concreto.
Del
resto le parti possono congiuntamente dichiarare di aver
effettuato
il passaggio presso il centro di mediazione.
Comunque ribadisce che accetterà anche un eventuale
soluzione volta
alla soppressione dell'articolo 709-bis, se così sarà
orientata
la
Commissione
, poiché l'eliminazione della mediazione familiare non
intacca l'impianto complessivo del provvedimento e in
particolare
l'introduzione della «bigenitorialità» attraverso
l'istituto
dell'affidamento condiviso dei figli.
Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che la riforma
relativa
all'affidamento condiviso, per essere veramente efficace,
debba
prevedere come istituto obbligatorio la mediazione
familiare, anche a
tutela dell'interesse del minore. I Paesi che hanno
introdotto tale
istituto hanno visto notevolmente ridotta la conflittualità
dei
coniugi in sede giudiziaria, con notevoli benefici anche sul
piano
sociale.
Non si intende introdurre la mediazione come istituto
coercitivo,
invasivo degli ambiti familiari, al contrario si cerca di
indirizzare
i coniugi verso la redazione di un progetto comune di
affidamento
condiviso per una più compiuta tutela dei minori.
In conclusione ritiene che vada mantenuto l'articolo 709-bis
poiché
la mediazione familiare appare necessaria per rendere
incisiva la
riforma.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che la disponibilità del
relatore ad
eventuali modifiche del testo appare contraddetta dalla
mancata
volontà di recepire le condizioni previste nei pareri delle
Commissioni XI e XII.
Non è assolutamente corretta l'affermazione secondo la
quale il testo
in esame non prevede l'obbligatorietà della mediazione
familiare. In
realtà, secondo l'articolo 709-bis, le parti sono obbligate
a
rivolgersi ai centri di mediazione. Ciò è grave non
solamente perché
la mediazione familiare è un istituto che per sua natura
non si
concilia con alcuna forma di rigidità, ma anche perché i
centri
pubblici sul territorio sono insufficienti per far fronte
alla mole
di lavoro che determinerà il provvedimento in esame. Sarà,
quindi,
inevitabile fare ricorso a centri privati di mediazione, con
conseguente aggravio per le spese processuali delle parti.
Non è in discussione l'utilità in assoluto della
mediazione
familiare, ma la burocratizzazione dell'istituto da parte
del testo
unificato in esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia la disponibilità
del
relatore circa una eventuale soppressione dell'articolo
709-bis del
codice di procedura civile.
Inoltre ritiene che per rendere più proficuo il seguito dei
lavori
andrebbe chiarito se la questione della mediazione familiare
rappresenti l'unico punto discriminante o se al contrario ve
ne siano
altri. In tal caso sarebbe meglio evidenziarli nella seduta
odierna,
in modo da trovare possibili soluzioni.
Francesca MARTINI (LNFP), relatrice presso
la XII Commissione
sul
provvedimento in esame, evidenzia che nel parere espresso da
tale
Commissione la condizione di cui alla lettera g) ha
evidenziato
l'opportunità che la mediazione sia facoltativa e che sia
introdotto
l'obbligo per il giudice di informare le parti
sull'opportunità di
tale percorso. Concorda con l'onorevole Finocchiaro sul
fatto che la
mediazione non può essere obbligatoria, in quanto
altrimenti si
rischia di svuotarla di utilità e di ridurla ad un mero
passaggio
burocratico.
Richiama anche la condizione di cui alla lettera b) del
parere della
XII Commissione, evidenziando l'opportunità che il
mantenimento in
forma diretta dei figli avvenga per capitoli di spesa.
Marcella LUCIDI (DS-U), al fine di sgomberare il campo da
eventuali
equivoci, ribadendo quanto affermato dall'onorevole Bonito
nella
precedente seduta, osserva che il proprio gruppo è
favorevole
all'introduzione del principio di «bigenitorialità» e
quindi
dell'affidamento condiviso ogni qual volta ciò sia
possibile senza
ripercussioni negative per l'interesse dei figli minori.
Tuttavia le perplessità del suo gruppo riguardano anche
questioni
diverse dalla obbligatorietà della mediazioni familiari che
attengono
in alcuni casi anche le scelte in ordine all'attuazione di
principi
condivisi nel merito. Ricordando quanto dichiarato dal
sottosegretario alla giustizia Jole Santelli in sede di
discussione
in Assemblea della mozione a firma Mazzuca Poggiolini sulla
mediazione familiare, ritiene che bisogna evitare di trovare
soluzioni non idonee per risolvere obiettivi condivisi da
tutti i
gruppi.
Ribadisce l'atteggiamento eccessivamente rigido del relatore
e
ritiene che il testo non rappresenti uno strumento
flessibile per
l'interprete, potendo adattarsi male ad alcuni casi concreti
che la
pratica può rappresentare. Quindi, pur apprezzando
l'istituto della
mediazione come possibilità di soluzione al di fuori del
giudizio,
ritiene che il testo non realizzi nella maniera più idonea
tale
obiettivo ma in realtà si limiti ad istituire il tentativo
di
mediazione come passaggio meramente burocratico. Se non si
è in grado
di rendere gratuito il servizio di mediazione non si può
pensare di
sopperire a tale carenza di fondi addossando i costi della
mediazione
sulle parti o concentrando le decisioni relative al progetto
di
affidamento condiviso nella fase processuale.
Come affermato dalla XII Commissione, è opportuno mantenere
facoltativa la mediazione e limitarsi ad introdurre un
obbligo di
informazione su tale possibilità da parte del giudice. Al
contrario
il testo in esame rende il tentativo di mediazione un
presupposto
processuale rendendo ancora più gravoso l'onere delle
parti.
Riguardo al richiamo delle convenzioni internazionali al
fine di
giustificare apoditticamente e in maniera assoluta
l'introduzione
dell'affidamento condiviso dei figli ricorda che tali
convenzioni,
pur ritenendo opportuna la continuità dei rapporti con
entrambi i
genitori, precisano che ciò debba comunque avvenire
rispettando il
superiore interesse del minore. Non è pertanto ammissibile
giustificare un regresso rispetto alla tutela offerta ai
minori dal
nostro ordinamento sulla base della supposta necessità di
recepire
previsioni delle convenzioni internazionali. Il
provvedimento in
esame, con un impostazione meramente «difensiva», si
limita a
prevedere che il progetto di affidamento condiviso non deve
pregiudicare il minore; al contrario sarebbe opportuno, con
una
impostazione pro-attiva prevedere che il progetto debba
salvaguardare
concretamente il superiore interesse del minore in tutte le
sue
previsioni.
Ritiene che la previsione dell'assegno perequativo periodico
rappresenti un istituto rozzo, che regredisce rispetto
all'assegno di
mantenimento ai sensi della normativa vigente, poiché il
testo non
specifica quali debbano essere le finalità di utilizzo
dell'assegno
perequativo. Pertanto l'eccessiva discrezionalità lasciata
all'interprete rischia di ridurre le garanzie per il minore.
Soffermandosi sull'articolo 3 ritiene che l'intervento
sull'articolo
570 del codice penale determini una riduzione della soglia
di tutela
del coniuge affidatario. Difatti, con tale modifica, il
coniuge
affidatario non potrebbe immediatamente rivolgersi al
giudice nel
caso del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento ma
dovrebbe
attendere che non siano pagati tre assegni familiari. Ciò
vanificherebbe l'eventuale necessità di intervenire
prontamente nel
caso di urgente bisogno del coniuge affidatario.
Per quanto riguarda invece l'articolo 4, ritiene ultroneo
prevedere,
al comma 1, che la riforma si applichi anche nei casi in cui
la
sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili
del
matrimonio sia già stata emessa, nei modi previsti
dall'articolo 710
del codice di procedura civile. Al contrario ritiene che
bisognerebbe
prevedere che il giudice applichi la riforma alle situazioni
già
consolidate a condizione che ciò non stravolga l'equilibrio
psicologico e morale del minore. In sostanza la riforma, pur
potendosi applicare anche alle separazioni già in corso,
dovrebbe
essere in tal caso adattata con ragionevolezza dal giudice.
Sarebbe
quindi opportuno dettare al magistrato direttamente nel
provvedimento
dei criteri di «salvaguardia» delle situazioni già in
essere.
Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda che il Governo ha
sempre
mostrato una notevole sensibilità nei confronti
dell'introduzione
dell'affidamento condiviso e quindi del principio
della «bigenitorialità». Tuttavia, ribadisce quanto già
espresso in
altre sedi relativamente alle perplessità sull'introduzione
dell'istituto della mediazione familiare come obbligatorio,
sia a
causa della mancanza di sufficienti strutture sul territorio
sia
perché occorrerebbe preventivamente stanziare apposite
risorse
finanziarie, per evitare che l'iter del provvedimento sia
poi frenato
con un parere contrario della Commissione bilancio.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda all'onorevole Lucidi
che il
provvedimento già assume la tutela del minore come
interesse
fondamentale. A tal proposito evidenzia come l'articolo 155,
comma
secondo, dispone che il progetto di affidamento condiviso
debba tener
conto del superiore interesse dei figli. Inoltre l'articolo
155-bis
prevede che il giudice possa disporre di non applicare
l'affidamento
condiviso qualora ritenga che ne possa derivare pregiudizio
al
minore.
Per quanto riguarda l'assegno perequativo di mantenimento
ravvisa un
contrasto tra la posizione dell'onorevole Lucidi e quanto
evidenziato
nel parere della XII Commissione. Difatti tale parere
invitando a
temperare la previsione dell'assegno perequativo disponendo
che il
giudice lo stabilisca solamente ove necessario (per evitare
rendite
di posizione del coniuge affidatario), rende evidente la
erroneità
dell'interpretazione dell'onorevole Lucidi secondo cui il
testo
elimina l'istituto dell' assegno di mantenimento, riducendo
la tutela
del coniuge affidatario. Peraltro la semplice lettura del
testo rende
evidente come il primo criterio per la determinazione
dell'assegno
perequativo periodico sia costituito dalle attuali esigenze
del
minore.
Relativamente all'articolo 3, ricorda che è stato
introdotto al
seguito dell'approvazione di un emendamento a firma
dell'onorevole
Mantini, in modo da recepire un monito della Corte di
Cassazione
volto ad introdurre nell'ordinamento parametri certi per la
consumazione del reato e quindi per la sua perseguibilità.
Difatti
talvolta il giudice, con difformità di interpretazioni a
seconda dei
casi, ha ritenuto non sussistere il reato anche nel caso di
mancata
corresponsione dell'assegno di mantenimento per svariati
mesi.
L'intento è quello di introdurre un quadro sanzionatorio
tassativo
per tutelare più adeguatamente il coniuge più debole. A
tal proposito
evidenzia come un altro strumento di tutela sia
rappresentato dal
nuovo articolo 709-ter che prevede strumenti giudiziari in
caso di
inadempienze o violazioni di uno dei coniugi alle previsioni
del
progetto di affidamento condiviso. Precisa tuttavia che, nel
caso in
cui
la Commissione
lo ritenga opportuno, sarebbe disponibile ad
accogliere eventuali modifiche correttive dell'articolo 3.
Soffermandosi sull'articolo 4 osserva che l'applicazione
della
riforma anche alle situazioni già definite con sentenza
appare
imprescindibile, altrimenti si rischierebbe di determinare
ingiuste
disparità di trattamento. In ogni caso appaiono infondate
le
preoccupazioni relative alla situazioni consolidate poiché
naturalmente sarà il magistrato a decidere con
ragionevolezza nel
superiore interesse del minore.
Per quanto riguarda la mediazione familiare ricorda la sua
proposta
di modifica del comma 2 dell'articolo 709-bis prevedendo
dopo le
parole «di insuccesso» l'inserimento delle seguenti: «o
decorso
infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza
presentata al
centro di mediazione, ai sensi del primo comma». Con tale
modifica si
darebbe certezza alla possibilità di presentare la domanda
giudiziale
decorso un certo termine dalla presentazione dell'istanza di
mediazione e quindi apparirebbe ancora più chiaro il
carattere non
obbligatorio dell'effettuazione della mediazione. A tal
proposito,
per dimostrare il carattere non coercitivo della mediazione
familiare
richiama l'articolo 155-sexies secondo cui il giudice può
rinviare
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per
consentire
che i coniugi tentino una mediazione.
Tuttavia tiene a precisare che se la maggioranza della
Commissione
fosse orientata per l'eliminazione dell'istituto della
mediazione
familiare ciò non intaccherebbe l'impianto del
provvedimento.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) condivide il suggerimento del
relatore
sulla modifica dell'articolo 709-bis nel senso da lui
indicato per
esplicitare la facoltatività della mediazione e quindi per
rendere
più flessibile lo strumento in questione.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che la modifica proposta dal
relatore
non eliminerebbe l'obbligo del passaggio dal centro e quindi
confermerebbe l'onere finanziario che le parti devono
sostenere per
poter instaurare il giudizio.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che la mediazione
familiare non
sia pregiudiziale per l'impianto della riforma e che quindi
si
potrebbe eliminare se fosse necessario per un più ampio
consenso
sull'articolato del testo.
Relativamente all'articolo 3 ritiene che i rischi paventati
dall'onorevole Lucidi di circa un vuoto di tutela
rappresentino più
che altro ipotesi di scuola, che assai raramente possono
verificarsi
nella realtà. Ricorda che il modello dell'articolo 3 è
stato mutuato
dalla legge francese, in proposito considerato una delle più
garantiste per il coniuge affidatario.
Per quanto riguarda l'articolo 4, premettendo che non si
possa
applicare la riforma solamente alle separazioni pronunciate
dopo
l'entrata in vigore del provvedimento, nello stesso tempo si
rende
conto della necessita di valutare attentamente l'opportunità
di
rivisitare situazioni già consolidate a seguito di
precedenti
sentenze.
Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che l'attuale
formulazione
dell'articolo 4 sia pienamente rispondente alle esigenze
dell'ordinamento. Non comprende le preoccupazioni
relativamente alle
situazioni in essere poiché sarà il prudente apprezzamento
del
giudice a stabilire in che termini la riforma potrà
riguardare le
sentenze già pronunciate. Ritornando sulla questione della
mediazione
familiare ribadisce la necessità di non sopprimere
l'articolo 709-bis
poiché ciò ridurrebbe notevolmente la portata innovativa
della
riforma.
Non comprende peraltro le preoccupazioni relative alla
copertura
finanziaria del provvedimento, poiché le risorse necessarie
potrebbero essere stanziate in un secondo momento durante
l'esame
presso il Senato o eventualmente anche in sede di legge
finanziaria.
Francesca MARTINI (LNFP) non condivide le osservazioni
dell'onorevole
Mazzuca Poggiolini sull'opportunità di «forzare» i
coniugi ad
effettuare un tentativo di mediazione. A tal proposito
ribadisce
l'opportunità di recepire la condizione contenuta nel
parere della
Commissione XII volta a mantenere il carattere facoltativo
della
mediazione e a prevedere che il giudice debba
obbligatoriamente
informare le parti sulla utilità di tale percorso.
Maria BURANI PROCACCINI (FI) ritiene che il testo non tuteli
efficacemente l'interesse dei minori, al contrario di quanto
affermato dal relatore, e che nel giudizio di separazione
sia
opportuna la nomina di un difensore del minore che si
contrapponga
agli avvocati dei coniugi, in modo da poter tutelare
completamente in
sede giudiziaria l'interesse del minore ed evitare che un
eventuale
accordo dei coniugi possa essere lesivo proprio della
posizione dei
figli. Per quanto riguarda la proposta del relatore sulla
modifica
all'articolo 709-bis in modo da rendere più chiara la
natura
facoltativa della mediazione ritiene che andrebbe valutata
con
notevole attenzione e che quindi potrebbe costituire una
valida
soluzione di compromesso.
Carolina LUSSANA (LNFP) esprime riserve sull'istituto della
mediazione obbligatoria, anche per le ricadute negative in
termini di
spese processuali per i coniugi. Apprezza a tal proposito il
rilievo
contenuto nel parere della XII Commissione volto a prevedere
esclusivamente l'obbligo del giudice di informazione sulla
possibilità di tale soluzione. Al contrario non ritiene che
la
proposta dell'onorevole relativa alla modifica dell'articolo
709-bis
per rendere più evidente la facoltatività possa
raggiungere veramente
tale scopo, rischiando di introdurre un ulteriore
adempimento
procedurale che rende ancora più gravosa la posizione delle
parti. Si
potrebbe invece stabilire per il giudice l'obbligo di
invitare le
parti a rivolgersi ad un centro di mediazione.
Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione delle
posizioni
emerse nel dibattito odierno, ribadisce di non avere alcuna
preclusione ad introdurre nel testo una esplicita previsione
della
facoltatività della mediazione.
Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della
complessività
delle questioni affrontate e della varietà delle soluzioni
proposte,
ritiene opportuno che
la Commissione
si esprima specificatamente sui
principi che dovrebbero regolare le questioni principali
relative al
testo in esame. Una volta raggiunta una condivisione sul
testo, si
potrà poi conferire il mandato al relatore di riferire in
Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito
dell'esame ad
altra seduta.
Martedì 8 febbraio 2005. -
Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.45.
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e
affidamento condiviso dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268
Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi,
C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione
prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta
del 2 febbraio 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente,
ricorda che nella precedente seduta è stato svolto un
ulteriore approfondimento su alcune questioni problematiche
evidenziate dai pareri delle Commissioni XI e XII, in
particolare sull'istituto della mediazione familiare.
Maurizio PANIZ (FI), relatore,
alla luce delle osservazioni delle sedute precedenti,
ritiene che si possa accedere alla richiesta di
soppressione, all'articolo 2 del provvedimento, del nuovo
articolo 709-bis del codice di procedura civile
relativo alla mediazione familiare, anche per recepire le
richieste in tal senso delle Commissioni XI e XII. Pertanto
presenta l'emendamento 2.50 (vedi allegato).
Evidenzia che la necessità di rendere possibile una
soluzione stragiudiziale del conflitto tra i coniugi è
comunque garantita dall'ultimo comma dell'articolo 155-sexsies
che prevede la possibilità per il giudice di rinviare
l'adozione dei provvedimenti relativi alla separazione per
consentire che i coniugi tentino una mediazione per
raggiungere un accordo.
Tiene ad evidenziare comunque che l'eliminazione
dell'articolo relativo alla mediazione familiare non incide
sulla funzionalità dell'impianto del provvedimento.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U)
premette che la posizione del proprio gruppo non è
contraria alla mediazione familiare, ritenendo al contrario
che essa debba essere incentivata e qualificata. Al
contrario le perplessità sono incentrate sulla
configurazione della mediazione nel testo all'esame, poiché
la mediazione familiare appare connotata nel provvedimento
da un'eccessiva burocratizzazione oltre
ad apparire snaturata dalla obbligatorietà del passaggio
dal centro di mediazione prima di poter adire il giudice.
Pur giudicando favorevolmente la proposta soppressione della
obbligatorietà della mediazione familiare, preannuncia la
presentazione di proposte emendative in Assemblea volte a
fissare alcuni requisiti di affidabilità di cui devono
essere in possesso i centri di mediazione familiari,
eventualmente prevedendosi un loro accreditamento da parte
delle istituzioni pubbliche.
Oltre alla questione della mediazione familiare ritiene che
permangono perplessità su altre parti del testo, che appare
connotato da una filosofia «adultocentrica», senza una
adeguata tutela delle garanzie e dei diritti dei minori,
anche dopo l'accoglimento di alcune proposte emendative
presentate dal proprio gruppo.
Per esempio non
ritiene sufficiente la previsione di cui all'articolo 155-bis
secondo cui il giudice può non applicare l'affidamento
condiviso qualora possa derivarne un pregiudizio per il
minore. Al contrario andrebbe adottata un'ottica speculare e
quindi l'affidamento condiviso dovrebbe essere deciso dal
giudice ogni volta che possa essere più vantaggioso per il
minore nel caso concreto.
Invita inoltre a considerare che appare eccessivamente
gravosa la procedura prevista dal secondo comma
dell'articolo 155-bis per l'esclusione di uno dei
genitori dall'affidamento dei figli, essendo richiesta
un'istanza di parte volta a provare che dall'affidamento
anche all'altro genitore potrebbe derivare un danno al
minore. Meglio prevenire il danno che doverlo constatare a
posteriori.
Soffermandosi sull'articolo 4 ribadisce le perplessità
sulla applicabilità della riforma ai casi già definiti con
sentenza. Ritiene che andrebbe attentamente valutata
l'opportunità di incidere su situazioni ormai consolidate,
con effetti destabilizzanti per l'equilibrio del minore.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore ritiene che
il testo, prevedendo il mantenimento diretto e quindi
riducendo l'ambito dell'assegno di mantenimento, determini
una riduzione delle garanzie relative al benessere e al
tenore di vita del minore. Pur comprendendo la legittima
esigenza di ciascuno dei genitori a mantenere un contatto
diretto con il figlio anche tramite il mantenimento diretto,
ritiene che vada individuata una soluzione che contemperi
tale esigenza con la necessità di garantire certezza
economica ed evitare un pregiudizio al tenore di vita
posseduto dal minore prima della separazione.
Lamenta il fatto che il relatore non abbia mostrato
sufficiente sensibilità all'accoglimento dei rilievi
contenuti nel parere della XII Commissione. In particolare
ritiene che vada accolta la condizione sulla necessità che,
nell'assegnazione della casa familiare, vada individuato
come criterio prioritario la necessità di assicurare la
stabilità della residenza del minore.
Rifiuta la tesi secondo cui la contrarietà alle singole
scelte del provvedimento in esame implichi anche la
contrarietà all'istituto dell'affidamento condiviso e al
principio della bigenitorialità. Certamente va
salvaguardato tale principio, ma le soluzioni non devono
pregiudicare l'interesse e i diritti dello stesso minore.
Preannuncia quindi una serie di emendamenti volti a
modificare il testo nel senso prospettato dalle sue
osservazioni.
In conclusione, per tali motivi, preannuncia un voto
contrario al conferimento del mandato al relatore sul testo
in esame.
Giuliano PISAPIA (RC) esprime un
apprezzamento sulla disponibilità del relatore relativa
alla soppressione dell'articolo 709-bis del codice di
procedura penale previsto dal testo per introdurre
l'istituto della mediazione familiare in forma obbligatoria.
In ogni caso ritiene che potrebbero apportarsi ulteriori
modifiche al testo in modo da rendere la mediazione
familiare sempre più praticabile ed efficace come forma di
prevenzione del contenzioso e di soluzione dei conflitti,
fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto.
Ciro
FALANGA (FI) apprezzando al disponibilità del relatore alla
eliminazione della obbligatorietà della mediazione
familiare, invita a soffermarsi su alcune questioni
problematiche poste dall'articolo 155-ter del codice
civile con riferimento alla trascrivibilità ed opponibilità
a terzi dell'assegnazione della casa familiare al coniuge
non proprietario. Ritiene che tale disposizione, oltre ad
essere discutibile sul piano della legittimità
costituzionale, nel merito determina una indebita
compressione del diritto di proprietà. Ricorda che ai sensi
della normativa vigente il coniuge proprietario può cedere
l'immobile liberamente e l'acquirente non può vedersi
opporre il diritto di abitazione dal coniuge affidatario.
Comunque quest'ultimo viene tutelato con la revisione
dell'importo dell'assegno di mantenimento conseguente alla
perdita della disponibilità della casa familiare.
Erminia MAZZONI (UDC), pur
comprendendo la disponibilità del relatore alla
soppressione dell'articolo 709-bis del codice di
procedura civile, in modo da facilitare l'ulteriore iter del
provvedimento, non concorda nel merito sulla eliminazione
dell'istituto della mediazione familiare come adempimento
obbligatorio per poter accedere alla fase giurisdizionale.
Ritiene quindi che la riforma volta ad introdurre
l'affidamento condiviso potrebbe perdere di incisività una
volta eliminato l'istituto della mediazione familiare, volto
a rendere possibile la soluzione dei conflitti in una fase
precedente al giudizio con il supporto di personale
preparato per facilitare i coniugi nella preparazione di un
progetto condiviso relativo all'affidamento dei figli.
In ogni caso, anche se si dovesse sopprimere il nuovo
articolo 709-bis del codice di procedura civile,
poiché ciò non pregiudicherebbe l'impianto del
provvedimento, a nome del proprio gruppo preannuncia un voto
favorevole.
Italico PERLINI (FI) a nome del
proprio gruppo preannuncia un voto favorevole, auspicando
che si arrivi quanto prima all'approvazione finale del
provvedimento.
Carolina LUSSANA (LNFP) preannuncia
un voto favorevole a nome del proprio gruppo, ringraziando
il relatore per l'impegno profuso nell'esame del
provvedimento. Tuttavia ritiene che andrebbe individuata una
soluzione, per quanto riguarda la mediazione familiare sulla
falsariga di quanto è previsto nell'ambito del processo del
lavoro. In particolare si dovrebbe introdurre un tentativo
di conciliazione con l'assistenza delle associazioni che
operano nel settore, senza però incidere sulla possibilità
di adire il giudice.
Per quanto riguarda l'articolo 3, ritiene che bisognerebbe
ulteriormente riflettere sull'opportunità di affrontare
questioni attinenti al diritto penale nell'ambito di un
provvedimento che si occupa prevalentemente di modifiche al
codice civile relative all'affidamento dei figli. In ogni
caso ritiene di concordare nel merito sulla esigenza sottesa
all'introduzione di un limite oltre il quale si configura
una responsabilità penale del coniuge per la mancata
corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia
che l'articolo 3, nel richiamare l'articolo 570 del codice
penale, non precisa se si riferisca alla fattispecie del
comma 1 o invece a quella del comma 2.
Maria
BURANI PROCACCINI (FI), dopo aver ringraziato il relatore
per l'ottimo lavoro relativo al provvedimento, auspica per
il prosieguo dell'esame la più ampia convergenza possibile
su un provvedimento di notevole rilevanza sul piano sociale.
Nel merito concorda sulla richiesta dell'onorevole Magnolfi
di rendere più centrale la posizione del minore nell'ambito
delle scelte relative al progetto di affidamento condiviso.
Invita il relatore ad operare per giungere ad un
provvedimento che raccolga il consenso anche dei gruppi di
opposizione.
Soffermandosi sull'articolo 4 ritiene che andrebbe evitata
un'applicazione automatica della riforma
alle situazione che siano già state definite con sentenza
di separazione o di scioglimento del matrimonio. Pertanto
nell'ambito dell'esame in Assemblea potrebbe individuarsi
una formulazione volta a evitare un impatto negativo sulle
situazioni già consolidate, con particolare attenzione agli
interessi del minore.
La Commissione
approva l'emendamento 2.50 e l'articolo aggiuntivo 4.050 del
relatore. Quindi delibera di conferire mandato al relatore
onorevole Paniz di riferire favorevolmente in Assemblea sul
testo unificato delle proposte di legge C. 66 ed abbinate,
così come risultante dall'esame degli emendamenti. Delibera
altresì di richiedere ad essere autorizzata a riferire
oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si
riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla
base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.20.
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