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CAMERA
DEI DEPUTATI
XIV
Legislatura
Proposta
di legge N. 4068
d’iniziativa
del deputato MAZZUCA
Nuove
norme sull’affidamento condiviso dei
figli di genitori separati
Onorevoli
Colleghi! - Ormai da più di dieci anni e quattro legislature è in
corso il tentativo di modificare le norme sull’affidamento dei
figli di genitori separati, assicurando ad essi la costante presenza
affettiva di entrambi i genitori e la possibilità di ricevere il
contributo educativo di entrambi, pur nella conclusione del rapporto
di coppia. Nel tempo si sono succedute, su iniziativa trasversale di
tutte le forze politiche, varie formulazioni dell’auspicata
riforma, promossa e sostenuta concordemente da associazioni di padri
e di madri. Quelle che hanno fruito di un vasto consenso popolare
hanno mantenuto fermo un punto essenziale, coerente con le esigenze
di opportunità e di equità: garantire ai figli il diritto di cui
sopra e la effettiva possibilità di ricevere ascolto nelle scelte
che li riguardano mettendo i genitori qualitativamente sul medesimo
piano, pur nel permanere di differenze quantitative, da introdurre
caso per caso, nella convinzione, largamente condivisa, che il
sistema migliore per abbattere, o prevenire, la conflittualità
fosse quello di eliminare non necessarie discriminazioni.
Il cammino di queste proposte è stato quanto mai tormentato,
incontrando resistenze, prevalentemente da parte di una frazione
degli operatori del diritto, sulle quali non è il caso di
soffermarsi in questa sede. Sta di fatto che anche in questa XIV
Legislatura, dopo che era iniziata la discussione nel Comitato
Ristretto della Commissione Giustizia della Camera della proposta di
legge n. 66 e abbinate e si era giunti ad un testo unificato, si era
nuovamente creata una situazione di stallo. Da qui un ulteriore
testo del relatore che costituisce un passo indietro addirittura
rispetto alla normativa attualmente in vigore e che il presente
progetto si propone di contribuire a superare.
La presente proposta di legge, mentre mantiene i punti
qualificanti essenziali contenuti nel testo unificato, che
riassumono anche il lavoro delle precedenti Legislature, tiene conto
di molte delle perplessità e
dei suggerimenti espressi nella legislatura attuale, proponendo un
testo essenziale, che si avvale dei più recenti avanzamenti
normativi in materia, come quelli di Francia e Germania, di
comprovata efficacia, sulla base degli accurati monitoraggi ivi
effettutati per incarico del rispettivo Ministero della Giustizia (cfr.
relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; relazione Proksch, 2002).
Obiettivo del provvedimento è contribuire a realizzare una
riforma sostanziale, coerente con l’articolo 30 della Costituzione
e con le indicazioni delle convenzioni internazionali che tutelano i
diritti dei minori, prima fra tutte la Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’articolo
1, che è una novella parziale dell’articolo 155 del codice
civile, enuncia nei primi tre commi i principi generali del
provvedimento e indica con chiarezza il modello scelto per
realizzarli. Ma si sono tenute in gran conto le perplessità,
espresse soprattutto dalle associazioni forensi, nei confronti
dell’affidamento congiunto obbligatorio, visto cioè come unica
soluzione che il giudice fosse costretto ad adottare e imporre
forzatamente in tutte le situazioni. E’ stata, quindi,
sottolineata con estrema chiarezza la necessità del consenso per
ottenere l’esercizio congiunto della potestà ed è stata data al
giudice la possibilità di adattare le sue scelte alle infinite
sfumature dei singoli casi, specificando che se la coppia non riesce
ad accordarsi sulle modalità della separazione e del successivo
regime di vita queste sono stabilite dal giudice anche sfruttando,
sul piano dei contenuti, quella distribuzione di tempi e compiti
fortemente asimmetrica propria dell’affidamento esclusivo. In tal
modo è stata anche data risposta al timore che figli in tenera età
debbano oscillare tra una casa e l’altra per soddisfare ambizioni
degli adulti di pariteticità temporale. Ciò facendo salvo il
principio del diritto della prole a ricevere cura, educazione ed
istruzione in modo continuativo da entrambi i genitori, atteso che
essi siano entrambi idonei, e quindi non discriminabili
qualitativamente, evitando così di attivare comprensibili
risentimenti.
Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti economici
e introduce l’obbligo da parte del giudice di verificare
l’effettiva consistenza di redditi e patrimoni contestati. Si
tratta di una novità importante, che tiene conto di alcune
preoccupazioni espresse da gruppi femministi sulle garanzie
economiche. Allo stesso tempo, e per le medesime ragioni, conserva
del testo unificato la valutazione economica del lavoro di cura, una
novità assoluta per la legislazione italiana, e non solo.
L’articolo 2 considera all’articolo 155-bis
il caso di inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio
ruolo, che giustifica l’eccezionale ricorso all’affidamento
esclusivo. I tentativi
di escludere un genitore con segnalazioni false e strumentali
vengono disincentivati tenendone conto ai fini della collocazione,
nell’assunzione di una minore affidabilità di chi non rispetti la
figura e il ruolo dell’altro.
Il 155-ter evidenzia il concetto che l’interesse del minore deve
realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è voluto
perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di trasferire
la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non può comportare
l’automatico spostamento dei figli, dovendosi valutare, su
segnalazione, se e quanto ciò modifichi le relazioni dei figli con
entrambi i genitori.
Il 155-quater introduce le sanzioni per le violazioni degli obblighi di
mantenimento, consentendo anche il sequestro cautelativo dei ben i
del genitore inadempiente, mentre il 155-quinquies
stabilisce regimi più favorevoli per il figlio maggiorenne non
autosufficiente economicamente o portatore di grave disabilità.
L’articolo 3, modificando il codice di procedura civile
opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. L’articolo
709-bis del codice di
procedura civile introduce l’obbligo di ricorrere a strutture di
supporto per la coppia in caso di dissensi in ordine all’esercizio
della potestà ed alle modalità dell’affido condiviso. E’ un
modello simile, ma più cogente, a quello che in Norvegia ha
permesso il dimezzamento delle liti nell’arco di tre anni dalla
sua introduzione. Il 709-ter
descrive i provvedimenti sanzionatori da adottare in presenza di
inadempienze o violazioni che riguardino l’esercizio della
genitorialità.
L’articolo 4 dà la possibilità, al comma 1, di estendere
alle coppie già separate l’applicazione della nuova normativa,
senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti. Difatti,
nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da un solo
genitore e l’altro non sia d’accordo, il giudice, se riterrà
inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le potrà
mantenere inalterate, limitandosi a integrare il genitore non
affidatario nell’esercizio della potestà solo relativamente agli
spazi che già gli erano stati attribuiti. Il comma 2, infine,
estende alla filiazione naturale i benefici della presente legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo
1
(Modifica dell'articolo 155 del codice
civile)
1.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 155 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti: <<1. Il giudice che pronuncia la
sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto
previsto dall'articolo 155-bis,
l’affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa, al diritto a ricevere
cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori in modo
continuativo, nel rispetto del diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori,
a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del
fanciullo, nonché della responsabilità, del diritto e del dovere
dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata, di
dare alla prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176.
2.
Qualora un genitore chieda l’esercizio congiunto della potestà,
il giudice interroga l’altro per acquisire il suo consenso. Ove il
consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità.,
omologando il comune progetto educativo, dopo avere verificato che
corrisponda all’interesse del minore.
3.
Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone per
l’esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le
modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e
attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte,
limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle
abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre
assunte congiuntamente.
4.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al
mantenimento dei figli
in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può
essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno
perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di
proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le
informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori
siano contestate dall’altro il giudice dispone un accertamento
della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della
contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi.>>
Articolo
2
(Modifiche al codice civile in tema di
affido condiviso).
1.
Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
<<Articolo
155-bis
(Esclusione e opposizione all'affidamento
condiviso)
1.
Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore
dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente
provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che
comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave
pregiudizio al minore.
2.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore
riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la
domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale
diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante
ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare
nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 96 del codice di procedura civile.
Articolo
155-ter
(Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza)
1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio
dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che
ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato
nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto
conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento
di residenza
da parte
di uno
dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio
della potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la
ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa
la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la
relativa decisione è rimessa al giudice.
Articolo
155-quater
(Violazione degli obblighi di
mantenimento)
1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma
dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice
dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al
regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare
all'altro genitore.
2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni.
Articolo
155-quinquies
(Disposizioni in favore dei figli
maggiorenni)
1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si
applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo
155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico,
esso deve essere versato direttamente al figlio,
salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga
diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, si
applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei
minori.>>
Articolo
3
(Modifiche al codice di procedura civile
in tema di
sollecitazione della responsabilità
genitoriale)
1.
Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti
i seguenti:
<<Articolo
709-bis
(Obbligo di consulenza)
1. Le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e
salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio
per i minori, di rivolgersi per la risoluzione dei conflitti insorti
tra esse in ordine all’esercizio della potestà o alle modalità
dell’affido condiviso, ad un centro privato, ad un consultorio
pubblico o ad un professionista scelto tra psicologi, avvocati,
assistenti sociali o mediatori familiari, al fine di verificare o
sollecitare l’assunzione delle responsabilità genitoriali.
2. Il giudice adito per decidere sulla separazione dei
coniugi e sull’affidamento dei figli verifica che le parti abbiano
adempiuto all’obbligo di cui al comma 1.
3. In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei
genitori, è disposto l’affidamento condiviso, nel relativo
provvedimento deve essere inserito, d’ufficio o su comune
indicazione dei coniugi, la denominazione di un centro privato, di
un consultorio pubblico o di un professionista esperto, scelto tra
psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori
familiari, cui le parti sono tenute a rivolgersi in relazione al
corretto esplicarsi della potestà genitoriale nei confronti dei
figli.
Articolo
709-ter
(Provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni)
1. La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i
genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta,
qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 del
codice di procedura civile, al giudice dello stesso. In caso
contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del
minore.
2. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di
atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il
corretto assolvimento dei compiti educativi e di cura,
egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine
al modello, che alle modalità di affidamento o
può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:
a)
ammonire il genitore
inadempiente;
b) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori
nei confronti del minore;
c)
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei
confronti dell’altro;
d)
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena
pecuniaria, da un minimo di 25 euro, ad un massimo di 5000 a favore
della cassa delle ammende.
3. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari.
4. I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi
di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione
per i minorenni della corte d’appello territorialmente
competente.>>
Articolo
4
(Disposizioni di attuazione)
1.
Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia
già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti
dall’articolo 710 del codice di procedura civile o
dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
l'applicazione della presente legge.
2.
Gli articoli 155-bis e 155-ter e gli
articoli 709-bis e 709-ter
si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o
cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 1
dicembre 1970, n. 898, nonché ai figli nati da coppie di fatto.
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