www.crescere-insieme.org 


CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Legislatura    

Proposta di legge N. 4068
d’iniziativa del deputato MAZZUCA

Nuove norme sull’affidamento condiviso
dei figli di genitori separati
 

Comunicata alla presidenza il 17 giugno 2003

Onorevoli Colleghi! - Ormai da più di dieci anni e quattro legislature è in corso il tentativo di modificare le norme sull’affidamento dei figli di genitori separati, assicurando ad essi la costante presenza affettiva di entrambi i genitori e la possibilità di ricevere il contributo educativo di entrambi, pur nella conclusione del rapporto di coppia. Nel tempo si sono succedute, su iniziativa trasversale di tutte le forze politiche, varie formulazioni dell’auspicata riforma, promossa e sostenuta concordemente da associazioni di padri e di madri. Quelle che hanno fruito di un vasto consenso popolare hanno mantenuto fermo un punto essenziale, coerente con le esigenze di opportunità e di equità: garantire ai figli il diritto di cui sopra e la effettiva possibilità di ricevere ascolto nelle scelte che li riguardano mettendo i genitori qualitativamente sul medesimo piano, pur nel permanere di differenze quantitative, da introdurre caso per caso, nella convinzione, largamente condivisa, che il sistema migliore per abbattere, o prevenire, la conflittualità fosse quello di eliminare non necessarie discriminazioni.

   Il cammino di queste proposte è stato quanto mai tormentato, incontrando resistenze, prevalentemente da parte di una frazione degli operatori del diritto, sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede. Sta di fatto che anche in questa XIV Legislatura, dopo che era iniziata la discussione nel Comitato Ristretto della Commissione Giustizia della Camera della proposta di legge n. 66 e abbinate e si era giunti ad un testo unificato, si era nuovamente creata una situazione di stallo. Da qui un ulteriore testo del relatore che costituisce un passo indietro addirittura rispetto alla normativa attualmente in vigore e che il presente progetto si propone di contribuire a superare.

   La presente proposta di legge, mentre mantiene i punti qualificanti essenziali contenuti nel testo unificato, che riassumono anche il lavoro delle precedenti Legislature, tiene conto di molte delle perplessità  e dei suggerimenti espressi nella legislatura attuale, proponendo un testo essenziale, che si avvale dei più recenti avanzamenti normativi in materia, come quelli di Francia e Germania, di comprovata efficacia, sulla base degli accurati monitoraggi ivi effettutati per incarico del rispettivo Ministero della Giustizia (cfr. relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; relazione Proksch, 2002). 

    Obiettivo del provvedimento è contribuire a realizzare una riforma sostanziale, coerente con l’articolo 30 della Costituzione e con le indicazioni delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dei minori, prima fra tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

L’articolo 1, che è una novella parziale dell’articolo 155 del codice civile, enuncia nei primi tre commi i principi generali del provvedimento e indica con chiarezza il modello scelto per realizzarli. Ma si sono tenute in gran conto le perplessità, espresse soprattutto dalle associazioni forensi, nei confronti dell’affidamento congiunto obbligatorio, visto cioè come unica soluzione che il giudice fosse costretto ad adottare e imporre forzatamente in tutte le situazioni. E’ stata, quindi, sottolineata con estrema chiarezza la necessità del consenso per ottenere l’esercizio congiunto della potestà ed è stata data al giudice la possibilità di adattare le sue scelte alle infinite sfumature dei singoli casi, specificando che se la coppia non riesce ad accordarsi sulle modalità della separazione e del successivo regime di vita queste sono stabilite dal giudice anche sfruttando, sul piano dei contenuti, quella distribuzione di tempi e compiti fortemente asimmetrica propria dell’affidamento esclusivo. In tal modo è stata anche data risposta al timore che figli in tenera età debbano oscillare tra una casa e l’altra per soddisfare ambizioni degli adulti di pariteticità temporale. Ciò facendo salvo il principio del diritto della prole a ricevere cura, educazione ed istruzione in modo continuativo da entrambi i genitori, atteso che essi siano entrambi idonei, e quindi non discriminabili qualitativamente, evitando così di attivare comprensibili risentimenti.

   Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti economici e introduce l’obbligo da parte del giudice di verificare l’effettiva consistenza di redditi e patrimoni contestati. Si tratta di una novità importante, che tiene conto di alcune preoccupazioni espresse da gruppi femministi sulle garanzie economiche. Allo stesso tempo, e per le medesime ragioni, conserva del testo unificato la valutazione economica del lavoro di cura, una novità assoluta per la legislazione italiana, e non solo.

    L’articolo 2 considera all’articolo 155-bis il caso di inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, che giustifica l’eccezionale ricorso all’affidamento esclusivo.  I tentativi di escludere un genitore con segnalazioni false e strumentali vengono disincentivati tenendone conto ai fini della collocazione, nell’assunzione di una minore affidabilità di chi non rispetti la figura  e il ruolo dell’altro.

     Il 155-ter evidenzia il concetto che l’interesse del minore deve realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è voluto perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di trasferire la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non può comportare l’automatico spostamento dei figli, dovendosi valutare, su segnalazione, se e quanto ciò modifichi le relazioni dei figli con entrambi i genitori.

     Il 155-quater introduce le sanzioni per le violazioni degli obblighi di mantenimento, consentendo anche il sequestro cautelativo dei ben i del genitore inadempiente, mentre il 155-quinquies stabilisce regimi più favorevoli per il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente o portatore di grave disabilità.

    L’articolo 3, modificando il codice di procedura civile opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. L’articolo 709-bis del codice di procedura civile introduce l’obbligo di ricorrere a strutture di supporto per la coppia in caso di dissensi in ordine all’esercizio della potestà ed alle modalità dell’affido condiviso. E’ un modello simile, ma più cogente, a quello che in Norvegia ha permesso il dimezzamento delle liti nell’arco di tre anni dalla sua introduzione. Il 709-ter descrive i provvedimenti sanzionatori da adottare in presenza di inadempienze o violazioni che riguardino l’esercizio della genitorialità.

     L’articolo 4 dà la possibilità, al comma 1, di estendere alle coppie già separate l’applicazione della nuova normativa, senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti. Difatti, nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da un solo genitore e l’altro non sia d’accordo, il giudice, se riterrà inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le potrà mantenere inalterate, limitandosi a integrare il genitore non affidatario nell’esercizio della potestà solo relativamente agli spazi che già gli erano stati attribuiti. Il comma 2, infine, estende alla filiazione naturale i benefici della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE 

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: <<1. Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l’affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, al diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori in modo continuativo, nel rispetto del diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, nonché della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata, di dare alla prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Qualora un genitore chieda l’esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l’altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità., omologando il comune progetto educativo, dopo avere verificato che  corrisponda all’interesse del minore.

 3. Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone per l’esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. 

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei  figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall’altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,  anche se intestati a soggetti diversi.>>  

 

Articolo 2

(Modifiche al codice civile in tema di affido condiviso).

 

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

<<Articolo 155-bis

(Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso)

1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.   

 2.  Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

 

Articolo 155-ter

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

      1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

     2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento  di  residenza  da  parte  di  uno  dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Articolo 155-quater

(Violazione degli obblighi di mantenimento)

       1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

         2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

Articolo 155-quinquies

(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

    1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio,  salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

    2. Ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.>>

Articolo 3

(Modifiche al codice di procedura civile in tema di

sollecitazione della responsabilità genitoriale)

 

1. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti: 

<<Articolo 709-bis

(Obbligo di consulenza)

    1. Le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi per la risoluzione dei conflitti insorti tra esse in ordine all’esercizio della potestà o alle modalità dell’affido condiviso, ad un centro privato, ad un consultorio pubblico o ad un professionista scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, al fine di verificare o sollecitare l’assunzione delle responsabilità genitoriali.

    2. Il giudice adito per decidere sulla separazione dei coniugi e sull’affidamento dei figli verifica che le parti abbiano adempiuto all’obbligo di cui al comma 1.

    3. In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei genitori, è disposto l’affidamento condiviso, nel relativo provvedimento deve essere inserito, d’ufficio o su comune indicazione dei coniugi, la denominazione di un centro privato, di un consultorio pubblico o di un professionista esperto, scelto tra  psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, cui le parti sono tenute a rivolgersi in relazione al corretto esplicarsi della potestà genitoriale nei confronti dei figli.

 

Articolo 709-ter

(Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

    1. La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 del codice di procedura civile, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

    2. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto assolvimento dei compiti educativi e di cura,  egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità  di affidamento  o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonire  il genitore inadempiente;

         b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori  nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;

d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro, ad un massimo di 5000 a favore della cassa delle ammende.

    3. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

    4. I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d’appello territorialmente competente.>>

Articolo 4

(Disposizioni di attuazione)

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o  dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, l'applicazione della presente legge.

2. Gli articoli 155-bis e 155-ter e gli articoli 709-bis e 709-ter si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché ai figli nati da coppie di fatto.


torna a La riforma       torna alla prima pagina