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Proposta di legge N. 66 (Modifica dell'art.155 del codice civile) ART. 1 1. L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite
dalle strutture previste dall'art. 155-ter o dall'art. 6 della
presente legge, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il
giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di
riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice
abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli
obblighi da esso derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori
non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e
dall'art. 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla
modifica delle stesse. Scaduto
tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti,
l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei
beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia
attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la
prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in
un istituto di educazione”. ART. 2
(Inserimento di articoli nel codice civile).
1. Dopo
l'art. 155 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 della
presente legge, sono inseriti i seguenti: Art. 155-bis - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'art. 155.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono
anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore
importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del
giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente,
attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle
loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione
ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di
convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa
al mantenimento dei figli
in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine
può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno
perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di
proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Art. 155-ter - (Centri familiari polifunzionali). - Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo
comma dell'art. 155, l'intervento di un centro familiare, questo, entro
20 giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire
un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle
prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza
disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è
comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento.
Agli incontri potranno partecipare i figli, se l’operatore
familiare giudicherà utile e significativa la loro presenza. Il testo dell’eventuale
accordo, che si configura come un progetto educativo, costruito dalla
coppia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un
verbale, sottoscritto dalle parti, che queste fanno pervenire al
giudice. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del
documento finale, anche se concordati al di fuori del
centro.
Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il
proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di
attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'art. 155-bis,
tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a
rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'art. 155,
quale emerge dal rispettivo progetto. Art. 155-quater -
(Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i
genitori).
- Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento
nei casi previsti dagli articoli 541, 564 e 569 c.p. Può altresì
disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e
chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni considerate dagli
articoli 330 e 333. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del
minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155.
Se la domanda risulta manifestamente infondata, e percio' mirante
a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del
genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli. Art. 155-quinquies - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e
comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente
raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'art. 155-bis.
Art. 155-sexies -
(Obblighi dei genitori).
-
Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori
concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le
scelte educative e ogni altra questione
destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla
vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il
contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice tutelare. La
violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza
giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della
violazione secondo quanto disposto al successivo comma,
l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si
applicano, per quanto pertinenti, gli articoli 316 commi terzo e quinto,
317, primo comma, 320, 321, 322 c.c. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'art. 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli siano abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del
presente articolo costituiscono una grave lesione del
diritto del minore
di cui al primo comma dell'art. 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato
terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del
danno da questi subito a seguito della lesione di tale diritto. Il danno
è liquidato dal giudice in via equitativa.
Nei casi piu' gravi il giudice puo' adottare i provvedimenti
previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione
dell'obbligo di cui al citato comma. Art. 155-septies - (Violazione degli obblighi di mantenimento. ) Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'art. 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente.
Qualora sia stato concordato il regime di
mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica
quanto previsto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni. Art. 155-octies - (Rivedibilità delle modalità di affidamento. )
- Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento,
per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse
quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei
motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore. Art. 155-novies - (Estensione alle unioni di fatto).
- Le disposizioni di cui agli articoli 155 e
seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei
minori i cui genitori non sono coniugati legalmente."
Art. 155-decies -
- Le tutele per i figli minori previste dalla presente legge sono estese
ai figli maggiorenni portatori di handicap grave. 2. I
centri
familiari polifunzionali di cui ART. 3
(Doveri verso i figli
).
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 147. - (Diritti-doveri verso i figli).
- Dalla procreazione discende il diritto-dovere di
entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli." ART. 4 (Doveri dei figli )
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 315. - (Doveri dei figli).
- Il figlio deve rispettare i genitori e
collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire
alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al
proprio reddito, finché convivente."
(Impedimento di uno dei genitori) 1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:
Salvo
quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei
genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto
disposto negli articoli da 155 a 155-novies". ART. 6 (Esercizio della potestà) 1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155- novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
2. Il terzo comma
dell'articolo 317-bis del codice civile è abrogato. ART. 7 (Collegamento con altre norme)
1. Gli articoli 1 e 2 della presente legge sostituiscono ogni
altra disposizione vigente in materia di affidamento dei figli. ART. 8 (Norme transitorie) 1. Nelle more della
istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter
del codice civile, il giudice può usufruire, ai
medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato
articolo 155-ter, dell'opera di personale dotato delle competenze
necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la
mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia
già stata emessa al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori ne può ugualmente richiedere
l'applicazione. 3. Nei casi di cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo 155-bis della presente legge da uno qualsiasi dei genitori ART. 9 (Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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